Ordinanze sindacali su alcolici illegittime senza fasce orarie (TAR Toscana n. 198 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze sindacali adottate ai sensi dell’art. 54, comma 4, TUEL per fronteggiare situazioni di degrado urbano sono soggette al pieno sindacato di proporzionalità. Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, esteso all’intera giornata e a tutti i giorni della settimana per un periodo semestrale, sacrifica in modo eccessivo e sproporzionato gli interessi di una categoria determinata di operatori economici. La misura che colpisce solo talune tipologie di esercizi, senza che l’amministrazione ne abbia verificato l’efficacia, assume carattere discriminatorio. Il principio di proporzionalità impone il perseguimento del pubblico interesse con il minor sacrificio possibile degli interessi coinvolti e richiede un’attenta ponderazione e bilanciamento tra le contrapposte esigenze. La mancata previsione di fasce orarie, pur praticata in altri contesti urbani, conferma l’illegittimità della misura.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale dedita alla vendita di generi alimentari e bevande, ricava una quota rilevante del proprio fatturato dalla cessione di alcolici. Ha impugnato due ordinanze sindacali del Comune di Pisa con le quali il Sindaco ha vietato, in un’area adiacente alla stazione, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei mini market, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici, nonché la detenzione di contenitori di vetro ai fini dell’immediato consumo.
Il divieto operava sette giorni su sette e per l’intero arco della giornata, in via sperimentale per sei mesi. Il ricorrente ha contestato la carenza dei presupposti di urgenza, l’erroneo richiamo dell’art. 54, comma 4, TUEL in luogo dell’art. 50, comma 5, TUEL, la genericità del precetto, l’ampiezza dell’area e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha inoltre prospettato un’eccezione di legittimità costituzionale della norma richiamata. Il Comune si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
In sede cautelare il Collegio aveva già accolto la domanda di sospensione, richiamando la giurisprudenza di quel Tribunale (sentenza della Seconda Sezione n. 153 del 2020) e rilevando la mancanza di proporzionalità per l’estensione del divieto all’intera giornata e per l’ampio periodo di sei mesi. Nel merito il Tribunale conferma quel giudizio e ritiene fondato il ricorso con specifico riferimento alla violazione del principio di proporzionalità.
Il Collegio muove dalla constatazione che l’area intorno alla stazione è connotata da degrado e dal frequente verificarsi di episodi di criminalità. Riconosce quindi che la situazione richiede l’attivarsi dei pubblici poteri. Il vaglio si concentra tuttavia sulle modalità di esercizio del potere: l’amministrazione ha costruito la misura come sperimentale, ma essa risulta molto pregiudizievole per una categoria specifica di operatori e grava sugli stessi in modo eccessivo e sproporzionato.
La misura vieta la vendita da asporto ai minimarket e agli esercizi di vicinato di una determinata area, oltre alla detenzione di contenitori di vetro per l’immediato consumo, e si applica per sei mesi, ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Il Tribunale qualifica tale previsione come potenzialmente esiziale per gli esercizi coinvolti e le riconosce carattere discriminatorio, perché colpisce alcune tipologie di operatori e non altre, senza che la stessa amministrazione sia certa della sua efficacia: la qualificazione in termini di sperimentalità lo dimostra.
Il raffronto con altri contesti urbani consolida la conclusione. In quelle realtà la vendita di alcolici è stata limitata a certe fasce orarie, tardo serali o notturne, caratterizzate da minore presenza di persone, più difficile controllo da parte delle forze dell’ordine e più facile presenza criminale. L’assenza di un analogo bilanciamento tra contrapposti interessi determina la violazione del principio di proporzionalità.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, stante la delicatezza e problematicità della vicenda esaminata.
Nota della Redazione
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