L’accertamento incidentale del giudice civile non caduca gli atti amministrativi inoppugnabili (TAR Sicilia n. 1633 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento incidentale dell’illegittimità di un atto amministrativo compiuto dal giudice civile, ai fini dell’esclusione della responsabilità professionale del tecnico, è privo di efficacia di giudicato e non incide sulla validità e sull’efficacia dei provvedimenti amministrativi ormai inoppugnabili. La loro caducazione è possibile soltanto mediante tempestiva impugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall’avvenuta conoscenza. Ne consegue che l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza del privato, ove pure ammesso, non arreca alcuna soddisfazione al ricorrente, non potendo essere seguito dall’annullamento delle determinazioni amministrative successive mai impugnate. Il ricorso diretto a tale accertamento è pertanto irricevibile e comunque inammissibile.
Il Fatto
Nel 2006 il ricorrente otteneva dal Comune di Pachino il permesso di costruire per due fabbricati, previo rilascio dei pareri favorevoli degli organi tecnici e della Soprintendenza. Il Genio Civile di Siracusa negava tuttavia l’autorizzazione ex art. 18 l. 64/74, ravvisando un vincolo idrogeologico incompatibile con l’intervento. Il Comune aderiva a tale determinazione e disponeva la demolizione delle opere.
Citato in giudizio il proprio tecnico davanti al Tribunale di Siracusa, il privato vedeva respinta la domanda risarcitoria con sentenza del 16 marzo 2021, che incidentalmente rilevava l’illegittimità dell’operato amministrativo e la violazione della disciplina del silenzio-assenso ex art. 32 l.r. n. 7/2003. Sulla base di tale pronuncia il ricorrente chiedeva nel 2023 il riesame della pratica, senza ottenere risposta, e impugnava il silenzio con ricorso ex art. 117 c.p.a., chiedendo altresì l’accertamento del silenzio-assenso e il risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
La causa giunge in decisione dopo la rimessione sul ruolo disposta con una precedente sentenza parziale, che aveva respinto la domanda sul silenzio-inadempimento e convertito il rito per l’esame della domanda di accertamento del silenzio-assenso. Residua dunque solo quest’ultima questione.
Il Collegio rileva in via preliminare, previo avviso alle parti ex art. 73, co. 3, c.p.a., un possibile profilo in rito. Avverso i provvedimenti lesivi adottati dal Genio Civile il 24.11.2008 e, in via consequenziale, dal Comune, il ricorrente non ha proposto alcuna impugnativa. Tali atti sono perciò divenuti definitivi e inoppugnabili, non potendosi più contestarne la legittimità in questa sede.
Da ciò deriva la irricevibilità dell’impugnativa. L’accertamento della formazione del silenzio-assenso, pur ammettendone l’applicabilità, non recherebbe alcuna utilità concreta: esso non potrebbe essere seguito dall’annullamento delle determinazioni successive, mai impugnate e ormai consolidate, con conseguente inammissibilità della domanda per difetto di interesse.
Il Tribunale esclude poi che l’accertamento compiuto dal giudice civile, reso incidenter tantum e senza efficacia di giudicato ai fini dell’esclusione della responsabilità del tecnico, possa incidere sulla validità e sull’efficacia di provvedimenti inoppugnabili. La loro caducazione sarebbe stata possibile solo mediante impugnazione tempestiva entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza.
Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile e comunque inammissibile. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda giudiziaria.
Nota della Redazione
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