Carenza sopravvenuta di interesse per intervenuta assunzione del ricorrente (TAR Puglia n. 168 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio amministrativo la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, realizzatasi in pendenza di causa per effetto dello scorrimento della graduatoria e della conseguente assunzione, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione. Il giudice, in ossequio al principio dispositivo che riserva alle parti la disponibilità dell’interesse dedotto, dichiara il ricorso improcedibile senza esaminare il merito dei motivi. La declaratoria di improcedibilità consegue alla concorde rappresentazione delle parti e non integra un accertamento sulla fondatezza dell’azione, rimanendo preclusa ogni valutazione sugli atti impugnati.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato la determina dirigenziale n. 1146 del 21.11.2022, di approvazione della graduatoria finale del concorso indetto dalla Regione Puglia con bando n. 2, unitamente al bando e ai verbali della Commissione esaminatrice. Con i motivi aggiunti aveva esteso l’impugnazione agli atti successivi di rettifica della graduatoria e di assunzione dei vincitori, dolendosi in particolare del mancato riconoscimento di 1,5 punti aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza e della collocazione al posto 35 con 25,625 punti.
In pendenza di giudizio, per effetto dello scorrimento della graduatoria definitivamente approvata, il ricorrente è stato assunto dalla Regione con contratto del 19.07.2023 e ha preso servizio il 01.09.2023 presso il Dipartimento Sviluppo Economico. Con memoria del 3 ottobre 2023 ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale prende atto della concorde posizione delle parti. La Regione Puglia, con memoria del 3 gennaio 2024, ha dato atto dell’avvenuta assunzione di parte ricorrente e ha chiesto che il giudice dichiarasse il sopravvenuto difetto di interesse, in adesione a quanto già rappresentato dal medesimo ricorrente.
Il collegio qualifica la vicenda come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e provvede «in conformità, in omaggio al principio dispositivo». La soluzione processuale riposa quindi sulla disponibilità dell’interesse dedotto in giudizio: quando la pretesa sostanziale risulta soddisfatta, l’utilità della pronuncia di merito viene meno e il ricorso va dichiarato improcedibile.
La decisione non contiene alcuna valutazione di fondatezza dei motivi di impugnazione né delinea l’assetto definitivo della graduatoria. Il Tribunale si limita a rilevare l’intervenuta assunzione quale evento satisfattivo, senza sindacare la legittimità degli atti impugnati e senza pronunciarsi sulla contestata attribuzione dei punteggi per i titoli.
Sul piano delle spese, l’andamento complessivo procedimentale e processuale della vicenda giustifica la compensazione integrale tra le parti. Il dispositivo dichiara conseguentemente il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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