L’ordine di demolizione è atto dovuto e non richiede verifica di sanabilità (Cons. Stato n. 4415 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione di un’opera realizzata senza titolo costituisce atto dovuto e vincolato, adottato all’esito della sola verifica dei presupposti di legge. Il provvedimento è sufficientemente motivato quando indica le caratteristiche costruttive e l’ubicazione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non essendo richiesta alcuna ulteriore motivazione sull’interesse pubblico concreto al ripristino della legalità. Il Comune non ha l’onere di verificare la sanabilità dell’opera prima di emettere l’ordine di demolizione, non essendovi spazio per apprezzamenti discrezionali. Il mero decorso del tempo non genera un affidamento legittimo in capo al proprietario, poiché la tutela dell’affidamento presuppone provvedimenti che producano aspettative e rapporti giuridici certi, evenienza esclusa in presenza di opere prive dei titoli prescritti.

Il Fatto

Il Comune di Reggio Calabria ha adottato un’ordinanza di demolizione relativa a un manufatto realizzato senza titolo, costituito da un piano fuori terra in laterizio e blocchi di cemento, con struttura portante in legno e copertura in lamiera. La proprietaria ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, deducendo l’eccesso di potere per difetto di motivazione e la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 529/2023, compensando le spese. La ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato, affidandolo a un unico motivo, ripropositivo delle censure di primo grado: difetto di motivazione e mancata considerazione dell’istanza di sanatoria, che assumeva presentata e accolta. Il Comune si è costituito, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente precisato di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dall’Amministrazione, atteso che l’appello è comunque infondato nel merito. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del potere sanzionatorio in materia edilizia.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’ingiunzione individuava puntualmente le opere nelle loro caratteristiche costruttive e nella loro ubicazione, riconoscendole prive di qualsiasi titolo edilizio. Il provvedimento trovava fondamento negli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR aveva correttamente richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ordine di demolizione è atto dovuto e rigorosamente vincolato, sufficientemente motivato dalla descrizione delle opere e delle ragioni dell’abusività (cfr. Cons. Stato sez. II n. 829 del 2026; Sez. III n. 7726 del 2025).

Il Collegio ha inoltre escluso che il decorso del tempo possa fondare un affidamento legittimo, poiché la relativa tutela riguarda provvedimenti che generano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, situazione che non ricorre quando le opere siano prive dei titoli prescritti.

Sul secondo profilo, relativo alla pretesa istanza di sanatoria, la Corte ha confermato la valutazione del TAR: dai documenti di causa la circostanza non ha trovato dimostrazione, mancando agli atti qualsiasi richiesta di accertamento di conformità, non risultante neppure presso gli uffici comunali, e qualunque provvedimento di sanatoria. Il Collegio ha aggiunto che, in caso di abusivismo edilizio, non sussiste a carico del Comune l’onere di verificare la sanabilità dell’opera prima di emettere l’ordinanza, poiché lo schema dell’art. 31 t.u. dell’edilizia non lascia spazio ad apprezzamenti discrezionali: l’esercizio del potere repressivo è atto dovuto, con interesse pubblico alla rimozione in re ipsa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV n. 4279 del 2014).

L’appello è stato pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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