Condono edilizio in area vincolata: sanatoria ammessa solo per opere minori conformi (TAR Sicilia n. 2063 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: anteriorità dell’opera rispetto all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi esclude la sanatoria. Il diniego della Soprintendenza in materia ha natura vincolata: non richiede comparazione con l’interesse privato, né specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto, e rende superfluo il preavviso di rigetto, non essendo configurabile alcun utile apporto partecipativo. Non è tutelabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina con cui è stata negata la compatibilità paesaggistica in relazione a un’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per un immobile sito nel Comune di Milazzo, con contestuale ordine di rimessione in pristino.

L’immobile era stato oggetto di un precedente diniego comunale, poi annullato in autotutela nel 2015 sull’assunto dell’insussistenza di vincoli assoluti di inedificabilità. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto, la carenza di istruttoria e la motivazione stereotipata, l’applicazione retroattiva della circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022 e la violazione del legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nucleo della controversia nel perimetro applicativo dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003. Richiamando un orientamento consolidato — Cons. Stato, VI, n. 1036/2023, Cons. Stato, I, n. 90/2023, Cons. Stato, VI, n. 8781/2022 — il Tribunale ribadisce che la sanatoria in area vincolata esige il concorso di tutte le condizioni previste dalla norma, non essendo sufficiente la natura relativa del vincolo.

La Sezione sottolinea che tale lettura vale anche in ambito regionale e richiama la propria giurisprudenza conforme, espressa in numerose pronunce del 2024 e del 2025. Il superamento del precedente parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 291/2010, invocato dalla ricorrente, discende dalla giurisprudenza sopravvenuta e dalla Corte costituzionale n. 252/2022, che ha caducato la disciplina regionale estensiva della sanatoria.

Venendo alle censure procedimentali, il Collegio qualifica il provvedimento come interamente vincolato, essendo in contestazione la creazione di un nuovo volume e di nuove superfici paesaggisticamente intesi. Da ciò deriva che non è richiesta alcuna comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né alcuna motivazione sull’attualità dell’interesse repressivo. Il carattere vincolato rende altresì superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto, salvo ipotesi residuali, perché nessun utile apporto partecipativo è configurabile.

Quanto all’affidamento, il Tribunale esclude che il privato possa invocarlo a fronte di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. L’annullamento in autotutela del precedente diniego non impediva una nuova valutazione conforme alla giurisprudenza sopravvenuta. La motivazione per relationem alla circolare assessoriale soddisfa il canone dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, e non si configura applicazione retroattiva della disciplina, trattandosi di mera interpretazione conforme.

Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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