Sanzioni edilizie annullate in autotutela e sorte delle domande restitutoria e risarcitoria (Cons. Stato n. 3490 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela, disposto dalla pubblica amministrazione nel corso del giudizio di appello, degli atti sanzionatori impugnati determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, per sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente. Da tale statuizione discende l’accoglimento della domanda restitutoria delle somme versate in forza dei titoli venuti meno, con riconoscimento dei soli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, ove il maggior danno non sia provato. La domanda risarcitoria per il ritardo della pubblica amministrazione resta invece subordinata alla prova rigorosa del pregiudizio: il mancato reddito locativo non è risarcibile quando la mancata percezione consegue a una scelta del proprietario, idonea da sola a cagionare il danno. Le spese di attività stragiudiziale non necessaria non sono addossabili al debitore, in forza dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.

Il Fatto

Una società impugnava davanti al TAR Toscana due ordinanze del Comune di Firenze, entrambe del 2 aprile 2012, con le quali l’amministrazione le aveva ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per il rilascio di un’attestazione di conformità in sanatoria e di una somma a titolo di sanzione paesaggistica. I provvedimenti riguardavano interventi edilizi realizzati in difformità da una DIA del 2010 e in assenza di autorizzazione paesaggistica.

La società deduceva l’erroneo calcolo della sanzione e l’eccessività di quella paesaggistica, chiedendo inoltre il risarcimento per l’eccessiva durata dei procedimenti. Il TAR respingeva l’impugnazione e la domanda risarcitoria; la società proponeva appello e il Comune si costituiva chiedendo la reiezione del gravame. Nel corso del giudizio di secondo grado il Collegio disponeva verificazione; all’esito il Comune annullava in autotutela le due ordinanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’annullamento in autotutela delle ordinanze impugnate ha soddisfatto integralmente l’interesse dell’appellante: ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento. Da ciò consegue l’accoglimento della domanda restitutoria di quanto versato in forza dei titoli venuti meno, con i soli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, risultando insufficienti gli elementi dedotti per provare il maggior danno, in linea con il richiamato indirizzo di Corte Cass. n. 14289/2018.

Resta da esaminare la domanda risarcitoria, sulla quale la società conserva interesse. L’appellante assumeva un danno da ritardata ultimazione di ventotto unità immobiliari, quantificato nel valore locativo rapportato al periodo di ritardo, e insisteva per una consulenza tecnica d’ufficio. La verificazione, però, accertava che l’ultimazione dei lavori risaliva al 21 dicembre 2015, che nessuna unità era stata locata e che tutte erano state vendute tra il 2016 e il 2022.

Su questa base il Collegio esclude che la locazione fosse stata programmata: la mancata percezione dei redditi locativi costituisce una scelta del proprietario, causa da sola sufficiente a determinare il danno dedotto. Analogamente non sono risarcibili le tasse comunali e gli interessi sul mutuo, voci che sarebbero rimaste a carico della proprietà fino alla vendita e che si presumono considerate nel prezzo di cessione. Quanto alle spese legali per attività stragiudiziale, l’appellante avrebbe potuto tutelarsi con ricorso avverso il silenzio: le spese non strettamente necessarie non sono addossabili al debitore per l’art. 1227, secondo comma, cod. civ.

La domanda risarcitoria è pertanto respinta per difetto di prova rigorosa del danno, con conferma sul punto della sentenza appellata a mezzo di motivazione integrata. Il Collegio compensa le spese del doppio grado, pone a carico del Comune quelle della verificazione, liquidate come da notule senza incremento per complessità, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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