Sanzione disciplinare militare e obbligo di eseguire con esattezza gli ordini (TAR Toscana n. 246 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari di corpo, il sindacato del giudice amministrativo sull’accertamento dei fatti operato dall’amministrazione militare è limitato alla verifica della loro corrispondenza alle risultanze documentali. Non integra travisamento dei fatti la contestazione dell’incompleto espletamento di un ordine quando la documentazione confermi l’incompletezza dell’attività svolta. L’art. 729 del d.P.R. n. 90/2010 impone al militare di eseguire gli ordini con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza: la mancata ottemperanza completa nel termine assegnato legittima la sanzione, né la richiesta di chiarimenti al superiore può supplire all’adempimento dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio presso una compagnia comando e supporto logistico, riceveva dal comandante di compagnia la disposizione di effettuare il controllo del materiale TRAMAT in qualità di utilizzatore designato, con termine indicato come improrogabile. All’esito dell’attività, il comandante gli irrogava la sanzione disciplinare di corpo di quattro giorni di “consegna”, contestandogli di non aver eseguito con prontezza ed esattezza la disposizione ricevuta.

Il ricorrente impugnava sia la sanzione sia il diniego del ricorso gerarchico, deducendo eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, travisamento e violazione dell’art. 729 del d.P.R. n. 90 del 2010. Sosteneva di aver diligentemente trasmesso gli elenchi del materiale mancante o incompleto e di aver fornito riscontri verbali al superiore; lamentava inoltre la contraddittorietà tra il carattere improrogabile del termine e l’argomento, speso in sede di rigetto, secondo cui avrebbe potuto chiedere una proroga. Si costituiva il Ministero della Difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza documentale. Il militare aveva inviato, in più riprese, tabelle in cui il materiale era dichiarato genericamente “incompleto“, senza indicazione delle quantità effettivamente presenti né specificazione di ciò che mancava. A fronte delle richieste di chiarimenti del comandante, non risultava alcuna risposta. Le ultime tabelle riportavano la sola “quantità prevista”, lasciando vuota la colonna della quantità presente, e non chiarivano a chi fosse riferito il materiale da verificare con personale specializzato.

Su questa base il Tribunale esclude il dedotto travisamento dei fatti: i fatti posti a fondamento del diniego del ricorso gerarchico corrispondono a quelli emergenti dalla documentazione in atti. Ne consegue che anche la motivazione del provvedimento sanzionatorio risulta immune dai vizi denunciati, non ravvisandosi né erronea valutazione della situazione di fatto né errore sui presupposti.

Il Collegio precisa la natura del compito: non si trattava di svolgere un’indagine amministrativa sugli ammanchi, bensì di effettuare il controllo completo, compiendo le azioni necessarie per stabilire se il bene fosse stato allocato altrove, individuando dove e presso chi, oppure se fosse andato disperso. La mancata risposta alle richieste del superiore e l’assenza di prova del riscontro verbale dedotto confermano l’inottemperanza.

Quanto alla prospettata contraddittorietà sull’improrogabilità del termine, essa non assume rilievo dirimente: il thema decidendum resta l’esattezza e completezza dell’esecuzione, requisiti che l’art. 729 del d.P.R. n. 90/2010 impone di osservare scrupolosamente. Il Tribunale respinge quindi il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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