Il TAR non sospende la delibera regionale sul contenimento della fauna selvatica: la complessità delle censure impone il passaggio al merito (TAR Molise, Sez. I, n. 16 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo deve essere respinta quando la fattispecie controversa presenti, in una prima delibazione, una significativa complessità, derivante dall’ampio ventaglio di censure sollevate e dalle approfondite controdeduzioni della difesa pubblica, tale da richiedere un vaglio analitico non compatibile con la natura sommaria del giudizio cautelare. In tal caso, la tutela delle esigenze della parte ricorrente è adeguatamente assicurata dalla sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., specie quando il danno paventato non sia connotato da particolare attualità e urgenza, anche in considerazione della natura programmatoria dell’atto impugnato.
Il Fatto
Le associazioni LAV e LNDC Animal Protection hanno impugnato, chiedendone la sospensione, una serie di atti della Regione Molise, tra cui la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 25 dicembre 2025 recante misure integrative del piano straordinario di gestione e contenimento della fauna selvatica e la relativa nota di riscontro a una diffida. Le ricorrenti hanno dedotto un ampio ventaglio di censure avverso i provvedimenti, ritenuti lesivi delle proprie finalità istituzionali di tutela degli animali.
La Regione Molise e l’ATC n. 1 Campobasso si sono costituite in giudizio, eccependo le proprie controdeduzioni. La causa è stata quindi chiamata per la discussione dell’istanza cautelare.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Molise ha preliminarmente rilevato come la fattispecie controversa presenti, ad una prima delibazione propria della fase cautelare, una significativa complessità. Questa deriva, in particolare, dall’ampio ventaglio di censure sollevate dalle parti ricorrenti e dalle molteplici e approfondite controdeduzioni della difesa erariale.
Secondo il Collegio, tale complessità rende la causa bisognosa di un vaglio approfondito ed analitico, che non è compatibile con la natura sommaria del giudizio cautelare. In questo quadro, il Tribunale ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente siano adeguatamente tutelabili già mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che il danno paventato, posto a fondamento della domanda cautelare, non appare connotato da una particolare attualità e urgenza. Tale valutazione è stata effettuata anche considerando la natura programmatoria della gravata delibera, che non presenta carattere immediatamente lesivo.
Alla luce di una ponderazione comparativa dei contrapposti interessi, il TAR ha quindi respinto l’istanza cautelare, fissando l’udienza pubblica di merito. In considerazione della natura della decisione, le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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