Ordine di demolizione atto dovuto e notifica ai soli destinatari (TAR Puglia n. 309 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, che consegue al mero accertamento tecnico dell’abuso. Non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, essendo inutile ogni apporto partecipativo dell’interessato, e non necessita di una specifica valutazione comparativa degli interessi in gioco. La natura sanzionatoria del provvedimento ne fonda la sufficienza motivazionale nella descrizione delle opere e nella constatazione della loro abusività. La mancata notificazione dell’ingiunzione agli altri comproprietari pro indiviso non incide sulla validità dell’atto, operando la notifica come condizione di efficacia censurabile solo dal soggetto nel cui interesse è posta. La mancata o imprecisa indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non determina l’illegittimità dell’ordinanza, potendo essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario pro indiviso di un terreno con altri tredici soggetti, impugna l’ordinanza con cui il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Lizzanello gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato ad uso deposito, di una tettoia e di un muro di delimitazione, realizzati in assenza di permesso di costruire.
Il provvedimento segue a una complessa vicenda territoriale. Un’ordinanza di demolizione era stata adottata dal limitrofo Comune di Cavallino, poi annullata dal TAR Lecce per incompetenza assoluta in ragione dell’invalidità derivata del decreto di permuta delle circoscrizioni. L’U.T.C. di Cavallino ha quindi trasmesso gli atti al Comune di Lizzanello, che ha rinnovato il procedimento. Il ricorrente deduce la violazione del diritto di partecipazione, l’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli strumenti urbanistici in formazione, la mancata evocazione degli altri comproprietari e l’assenza di planimetria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla premessa generale dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dalla natura vincolata del potere repressivo degli abusi edilizi. L’ordine di demolizione è atto dovuto: va emanato senza indugio e si ricollega a un preciso presupposto di fatto, l’abuso, che l’interessato non può non conoscere perché rientra nella sua sfera di controllo. Il carattere vincolato rende superflua la comunicazione di avvio, salvo ipotesi del tutto residuali.
La Corte respinge l’argomento secondo cui la peculiarità del caso avrebbe imposto la partecipazione. La sentenza del TAR Lecce n. 1410/2011, confermata dal Consiglio di Stato n. 1850/2013, aveva annullato l’atto di Cavallino per incompetenza, non per ragioni sostanziali. Alla luce di quel giudicato, nessuna partecipazione avrebbe potuto indurre il Comune di Lizzanello, nel cui territorio ricadono le opere, a una scelta diversa dalla demolizione.
Quanto al secondo gruppo di censure, il Collegio rileva che proprio dal giudicato deriva la permanenza delle aree nel territorio di Lizzanello, con conseguente legittimità dell’ordinanza. L’eventuale indirizzo politico verso una nuova cessione dell’area è irrilevante di fronte al doveroso esercizio del potere sanzionatorio. I provvedimenti di repressione degli abusi sono atti dovuti e privi di margini discrezionali: non richiedono la comparazione con gli interessi privati sacrificati e sono sufficientemente motivati dall’oggettivo riscontro dell’abusività.
Infine, il Tribunale dichiara manifestamente infondate le doglianze sulla mancata notifica agli altri comproprietari e sull’assenza di planimetria. La notificazione è condizione legale di efficacia e la sua omissione è censurabile solo dal soggetto nel cui interesse è posta; gli altri comproprietari potranno autonomamente impugnare. L’indicazione dell’area è requisito dell’acquisizione, distinta misura sanzionatoria, e la sua mancanza può essere colmata nel successivo procedimento. Il ricorso è respinto, con spese dichiarate irripetibili per la mancata costituzione dei Comuni.
Nota della Redazione
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