Ottemperanza e cessata materia del contendere per satisfattività in corso di causa (TAR Puglia n. 314 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere consegue alla satisfattività sopravvenuta della pretesa del ricorrente, che si verifica quando l’amministrazione adotti gli atti di propria esclusiva competenza per dare esecuzione al giudicato. Una volta esaurita l’attività dell’amministrazione intimata, la residua attività di altri uffici non integra più inottemperanza. La declaratoria di cessazione presuppone che l’interesse del ricorrente risulti concretamente soddisfatto in corso di causa. Il ritardo imputabile all’amministrazione nel porre in essere le attività di ottemperanza giustifica la condanna alle spese di giudizio.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1962/2019, il riconoscimento della propria anzianità di servizio e delle correlate differenze retributive nei confronti del Ministero dell’Istruzione. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 240 dell’11 febbraio 2021, aveva nominato il commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia dell’amministrazione.

Con atto di reclamo la ricorrente aveva censurato il silenzio inadempimento del commissario. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato i decreti di ricostruzione della carriera e di liquidazione delle somme, e da ultimo il visto di regolarità contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato. La questione arriva quindi davanti al giudice per verificare se l’ottemperanza sia stata realizzata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato lo stato di esecuzione del giudicato attraverso successivi incombenti istruttori. Con l’ordinanza n. 424/2023 ha acquisito chiarimenti dal commissario in origine nominato; con l’ordinanza n. 1159/2023 ha richiesto al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in qualità di commissario delegato, informazioni sull’attuazione del decreto di ricostruzione.

Dalla relazione depositata è emerso che l’Amministrazione aveva sollecitato l’ufficio di Ragioneria per il perfezionamento dell’iter di controllo contabile-amministrativo. In data 27.11.2023 è stato poi depositato il visto di regolarità contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, adottato il 22.11.2023 sul decreto di ricostruzione della carriera.

Su queste basi il TAR ha ritenuto che l’adozione del decreto di ricostruzione della carriera, ai fini della liquidazione della differenza retributiva spettante, e il successivo inoltro alla Ragioneria esauriscano l’attività di competenza dell’Amministrazione intimata. Residuano solo attività degli uffici territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la materiale liquidazione delle somme, rispetto alle quali il visto preventivo è già stato registrato.

Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, risultando la pretesa soddisfatta in corso di causa. Ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori a favore della ricorrente con distrazione al procuratore antistatario, in ragione del ritardo ad essa imputabile nel porre in essere le attività di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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