L’ordine di demolizione è atto dovuto e non richiede avvio del procedimento (TAR Puglia n. 310 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, che consegue al mero accertamento tecnico dell’abuso. In quanto tale non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati. La mancata notificazione dell’ingiunzione agli altri comproprietari non incide sulla validità dell’atto, ma solo sulla sua efficacia nei confronti dei destinatari non raggiunti, restando impugnabile da ciascuno di essi. L’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non determina l’illegittimità dell’ordinanza, potendo essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario pro indiviso con altri soggetti di un terreno nel Comune di Lizzanello, impugna l’ordinanza con cui il Dirigente dell’U.T.C. gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato ad uso abitativo, di un porticato, di una dependance, di un garage, di una tettoia e del muro di recinzione, realizzati in assenza di permesso di costruire.

Il provvedimento giunge dopo una complessa vicenda territoriale. Una precedente ordinanza di demolizione era stata adottata dal vicino Comune di Cavallino, nel cui territorio l’area era confluita per effetto di una permuta di circoscrizioni. Quel provvedimento era stato annullato da questo Tribunale per incompetenza assoluta, con decisione confermata in appello, perché il decreto regionale che aveva disposto il trasferimento era affetto da invalidità derivata. Il Comune di Lizzanello ha quindi riassunto la propria competenza e adottato la nuova ingiunzione, che il ricorrente censura per difetto di partecipazione procedimentale, carenza di motivazione, mancata notifica ai comunisti e assenza di planimetria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’ordine di demolizione come provvedimento sanzionatorio di natura vincolata, tipizzato dal legislatore e collegato a un preciso presupposto di fatto. Da ciò deriva che la comunicazione di avvio del procedimento è superflua, non essendo configurabile, se non in ipotesi residuali, alcun utile apporto partecipativo dell’interessato. La natura vincolata dell’atto esclude dunque la censura fondata sull’art. 7 legge n. 241/1990.

Il Tribunale esclude altresì che la vicenda del giudicato favorevole al ricorrente possa mutare l’esito. La sentenza che aveva annullato la precedente ordinanza si fondava su un vizio di incompetenza assoluta del Comune di Cavallino. Da quell’annullamento deriva la permanenza dell’area nel territorio di Lizzanello, che ha quindi legittimamente esercitato il proprio potere sanzionatorio. La partecipazione procedimentale non avrebbe potuto indurre l’Amministrazione a scelta diversa dal tempestivo abbattimento.

Quanto alla motivazione, la Corte richiama l’orientamento secondo cui i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono sufficientemente motivati con il riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere e alla loro assoggettabilità al regime dei titoli abilitativi. È esclusa la necessità di una comparazione di interessi. L’atto integralmente dovuto non può trovare limite nell’interesse al mantenimento di opere abusive.

Il Collegio disattende anche le doglianze sulla mancata notifica agli altri comproprietari. La notificazione costituisce mera condizione legale di efficacia dell’ordinanza: la sua omissione è censurabile solo dal soggetto nel cui interesse è posta, mentre i comunisti pretermessi potranno autonomamente impugnare l’atto entro i termini decorrenti dalla conoscenza. Quanto alla planimetria, l’omessa indicazione dell’area da acquisire non è motivo di illegittimità, trattandosi di requisito della distinta misura dell’acquisizione, colmabile in seguito.

Il ricorso è quindi respinto nel merito. Resta salva ogni valutazione discrezionale del Comune in ordine a eventuali interventi conservativi in sede di nuova pianificazione urbanistica. Le spese sono dichiarate irripetibili per la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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