Equo compenso professionale inderogabile nelle gare di ingegneria e architettura (TAR Trentino-Alto Adige n. 230 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023 si applica anche alle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Il compenso determinato dalla stazione appaltante secondo il D.M. 17 giugno 2016 costituisce equo compenso ai sensi della predetta legge e non è suscettibile di ribasso da parte dell’operatore economico. La lex specialis che non preclude il ribasso della componente compenso va eterointegrata con le norme imperative sull’equo compenso, con conseguente effetto escludente delle offerte che riducono tale voce. La nullità di protezione prevista dall’art. 3, comma 4, legge n. 49/2023 tutela il professionista che subisce la riduzione del compenso e non elimina la legittimazione del concorrente a impugnare gli atti di gara.

Il Fatto

La società ricorrente partecipa alla procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo, mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, comprensivo di onorari e spese.

Si classificano tre operatori. La prima e la seconda graduata offrono ribassi che incidono anche sulla componente compenso, determinata ai sensi del D.M. 17 giugno 2016. La ricorrente, terza classificata, formula un’offerta superiore alla voce compenso fissata dall’amministrazione. Chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La legittimazione del partecipante alla gara pubblica deriva dalla posizione differenziata acquisita con la partecipazione. La tutela dell’art. 3, comma 4, legge n. 49/2023 riguarda il professionista che stipula un contratto a compenso iniquo, non l’operatore leso da un affidamento disposto a condizioni contrarie alla legge, che è la posizione rilevante nella gara di servizi di ingegneria.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce i due orientamenti. Il primo, sostenuto dal TAR Veneto n. 632/2024 e dal TAR Lazio n. 8580/2024, afferma la compatibilità tra legge n. 49/2023 e codice dei contratti: il compenso tabellare non è ribassabile, ma resta possibile il ribasso sulle spese e sugli oneri accessori. Il secondo, sostenuto dal TAR Campania n. 1494/2024 e dal TAR Calabria n. 483/2024, esclude l’applicazione dell’equo compenso alle gare, attribuendo al subprocedimento di verifica dell’anomalia il controllo di congruità.

Il Collegio aderisce al primo indirizzo. La disciplina sull’equo compenso integra il codice degli appalti, non contrasta con i principi di tutela della concorrenza e di derivazione europea e comporta l’eterointegrazione della disciplina di gara che non abbia espressamente richiamato la legge. L’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che impone alla pubblica amministrazione di garantire l’applicazione del principio dell’equo compenso, e l’art. 41, comma 15, che richiama i parametri dell’allegato I.13, depongono in tal senso.

Sul piano applicativo, le offerte della prima e della seconda graduata sono inferiori alla voce compenso determinata dall’amministrazione, pari a € 100.540,40, e risultano quindi formulate in violazione della legge. L’offerta della ricorrente supera tale soglia e non incide sull’equo compenso.

Accolto il ricorso, il Collegio valuta il subentro. Poiché l’amministrazione non ha dimostrato l’esecuzione integrale del contratto né allegato circostanze ostative, dispone il subentro della ricorrente con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, dichiarando l’inefficacia del contratto da quel momento e salvando le prestazioni già eseguite. Spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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