Ordine di demolizione atto vincolato e inammissibile doglianza su diniego condono (TAR Sardegna n. 159 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e l’ingiunzione di rimessione in pristino, al pari di ogni provvedimento sanzionatorio in materia edilizia, costituiscono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse concreto e attuale alla demolizione. Non è ammissibile alcun affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare, neppure quando l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso e questo non sia stato oggetto di sanatoria. L’ordine adottato con funzione meramente esecutiva a seguito del diniego di condono si limita ad attualizzare l’obbligo ripristinatorio scaturente dal provvedimento di rigetto ormai consolidato e ad assegnare i termini per l’esecuzione spontanea. È pertanto inammissibile la riproposizione, avverso l’ordine demolitorio, dei profili di illegittimità già dedotti contro il diniego di sanatoria.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di una struttura adibita a ristorante in località Calabona, nel Comune di Alghero. Il fabbricato è stato realizzato a partire dagli anni Sessanta e interessato, nel 1996 e nel 2001, da provvedimenti autorizzativi di natura temporanea per strutture in legno precarie, con obbligo di ripristino. Accertate difformità rispetto ai titoli, l’amministrazione respinse un’istanza di accertamento di conformità e, in seguito, la domanda di concessione in sanatoria presentata ai sensi della legge n. 326/2003.

Dopo l’ordinanza di demolizione del 2017, impugnata e dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le successive pratiche di sanatoria venivano respinte con provvedimenti non impugnati. Il diniego del 2018, impugnato con ricorso poi dichiarato perento, costituiva il presupposto dell’ordinanza di rimozione e demolizione n. 63 del 13 febbraio 2019, impugnata con il ricorso principale. Con motivi aggiunti il ricorrente ha poi censurato l’ordinanza ingiunzione n. 325 del 30 luglio 2019, con cui gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria per inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge integralmente le impugnazioni. L’ordinanza di demolizione è qualificata come atto di natura vincolata, adottata con funzione meramente esecutiva a seguito del diniego al condono: essa non innova la situazione giuridica, ma attualizza l’obbligo scaturente dal provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria, ormai consolidatosi, assegnando al destinatario i termini di legge per l’esecuzione spontanea.

Quanto ai profili di illegittimità dedotti in via derivata, il Collegio rileva che il ricorrente non introduce vizi propri dell’ordine demolitorio, ma riproduce, inammissibilmente, i motivi già contenuti nel ricorso proposto avverso il diniego di condono e poi dichiarato perento. La censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 resta assorbita nella qualificazione dell’atto come vincolato.

Il TAR richiama l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa, e in particolare Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2396 del 12 aprile 2019, secondo cui l’ordine di demolizione non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata; l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa e non è necessaria alcuna comparazione con l’interesse del privato, neppure se l’intervento repressivo intervenga a distanza di tempo, ove il manufatto non sia stato sanato.

Per le medesime ragioni di natura vincolata del provvedimento viene respinto anche il ricorso per motivi aggiunti avverso la sanzione pecuniaria. Il richiamo alla determinazione regionale n. 354 del 24 agosto 2009 è ritenuto privo di rilievo decisivo, costituendo fondamento dell’ingiunzione esclusivamente l’inadempimento all’ordine di spontanea rimozione di opere definitivamente dichiarate abusive a seguito di provvedimenti di diniego inoppugnabili. Le spese sono compensate in ragione della complessa vicenda procedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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