Ordine di demolizione per abuso edilizio: atto vincolato e natura reale (TAR Campania n. 8543 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è atto dovuto e rigorosamente vincolato, per la cui adozione è sufficiente la descrizione delle opere e la constatazione della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Il decorso del tempo non determina alcun legittimo affidamento in capo al privato, non essendo configurabile una tutela dell’affidamento in carenza di titolo. La sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 e il pagamento dei tributi comunali non legittimano l’immobile sul piano urbanistico-edilizio, restando fermo l’obbligo di demolizione. L’ordine ha natura reale e va impartito al proprietario, anche se estraneo alla commissione dell’abuso, quale soggetto titolare del potere di rimuoverlo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in un Comune campano, impugnava l’ordinanza con cui il dirigente del competente Settore comunale, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, aveva ingiunto la demolizione di opere asseritamente abusive con integrale ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente deduceva la risalenza del manufatto a epoca antecedente al 1° settembre 1967, l’avvenuto pagamento nel 2007 di una sanzione pecuniaria per opere manutentive, il regolare versamento dei tributi comunali e la propria estraneità all’abuso.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugnava il verbale della Polizia Municipale che aveva accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Il Comune resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibile quello per motivi aggiunti. Sul primo motivo, relativo alla partecipazione procedimentale, il TAR ha rilevato che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 opera solo nei procedimenti a istanza di parte e non in quelli avviati d’ufficio, quale è il procedimento sanzionatorio edilizio. Quanto agli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimenti di natura vincolata, non è richiesta la confutazione analitica delle controdeduzioni, essendo sufficiente che dalla motivazione finale siano percepibili le ragioni del mancato accoglimento.
Sul secondo motivo il TAR ha ribadito che l’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’immobile grava su chi ha commesso l’abuso: solo la deduzione di concreti e inconfutabili elementi probatori trasferisce il relativo onere in capo all’amministrazione. Nel caso di specie nessuna prova è stata offerta circa la collocazione temporale antecedente al 1967.
Il Collegio ha escluso che il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 o dei tributi comunali possa legittimare l’immobile: gli importi versati trovano causa nella realizzazione dell’unità immobiliare di cui il ricorrente ha goduto, restando ferma la loro debenza anche in caso di ordine di demolizione. La potestà di vigilanza e repressione degli abusi è imprescrittibile e non soggetta a decadenza, trattandosi di illeciti a carattere permanente.
Quanto al rapporto con il diritto all’abitazione e al principio di proporzionalità, il TAR ha osservato che il diritto all’abitazione di cui all’art. 8 CEDU non ha portata assoluta e non rende illegittimi gli ordini di demolizione ogni volta che l’immobile sia adibito a casa familiare. Nei provvedimenti sanzionatori edilizi non è configurabile violazione del principio di proporzionalità, data la natura vincolata dell’azione amministrativa.
Sul terzo motivo il Collegio ha affermato la natura reale delle sanzioni urbanistiche: l’ordine può essere legittimamente irrogato nei confronti del proprietario, anche se diverso dal responsabile dell’abuso, poiché l’abusività segue l’immobile nei successivi trasferimenti. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile, essendo il verbale di accertamento dell’inottemperanza un atto endoprocedimentale di mero accertamento, privo di carattere provvedimentale e inidoneo a ledere la sfera giuridica del destinatario.
Nota della Redazione
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