Cittadinanza e condanne penali nel decennio: irrilevante l’integrazione ordinaria (TAR Lazio n. 14936 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione il requisito della residenza legale decennale di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 assume valore non solo quantitativo ma anche qualitativo di periodo di osservazione, entro il quale il richiedente deve dare prova di un comportamento senza mende e di adeguata assimilazione dei valori della Comunità nazionale. Le condanne penali riportate nel decennio anteriore alla domanda costituiscono indicatori valutati in modo globale e sintetico, espressivi dell’indole del richiedente e della sua attitudine a ledere i diritti altrui. La dichiarazione non veritiera sui precedenti in sede di istanza, anche a prescindere dal reato di falso, è indicativa di scarsa affidabilità nel rapportarsi alle Istituzioni e concorre in senso ostativo al giudizio complessivo. Lo stabile inserimento sociale ed economico, non contestato dalla difesa, integra un percorso ordinario e non un merito speciale, costituendo solo il presupposto minimo per la presentazione dell’istanza. La facoltà di reiterare la domanda a distanza di un anno compensa la particolare cautela dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 13 novembre 2018 la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno ha avviato il procedimento e, con avviso del 21 ottobre 2022 reso ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, ha rappresentato la sussistenza di precedenti penali. Il ricorrente ha replicato eccependo la risalenza e la scarsa offensività dei reati, oltre a un errore del Caf in sede di presentazione dell’istanza quale ragione della mancata dichiarazione dei precedenti.
Con provvedimento del 19 aprile 2023 il Ministero ha respinto la domanda. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 16 novembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondate le censure. A carico del ricorrente risultano una condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 581 cod. pen., per percosse continuate commesse dal 2013 al settembre 2015, e una sentenza di patteggiamento per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen., per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, tentato, commesso tra aprile e giugno 2013. Tali condotte manifestano una tendenza caratteriale che desta allarme sociale e rivelano l’attitudine a ricorrere a metodi violenti in danno dell’incolumità personale.
I fatti, inoltre, sono stati posti in essere a ridosso della domanda e ricadono appieno nel periodo di osservazione, cioè nel decennio antecedente l’istanza in cui devono maturare i requisiti per l’accesso allo status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta. Il giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, che non considera i precedenti in modo atomistico ma li apprezza globalmente, nel loro reciproco rapporto, nella periodicità e nella natura, quali indicatori della personalità del richiedente. Il Collegio richiama sul punto la propria giurisprudenza di Sezione (n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/2022 e altre).
Assume rilievo anche la dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda circa la sussistenza dei precedenti. Il mendacio è suscettibile di determinare la reiezione anche a prescindere dal reato di falso, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, perché indica una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano il procedimento. Ciò che conta non è la riconducibilità astratta alla fattispecie penale, ma la condotta nella sua effettiva consistenza storico-fattuale.
Il sistema delle autocertificazioni del d.P.R. n. 445/2000 è uno dei cardini del funzionamento amministrativo: i suoi principi e le sottostanti sanzioni devono essere compresi e accettati da chi chiede di far parte della comunità nazionale, e la loro violazione ben può concorrere in senso ostativo al giudizio demandato all’Amministrazione. Il Collegio richiama anche la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. III, n. 1057 del 2022, n. 104 del 2022 e n. 657 del 2017: il riconoscimento della cittadinanza presuppone che nessun dubbio di inaffidabilità sussista circa la piena adesione ai valori costituzionali.
Lo stabile inserimento sociale ed economico del ricorrente, non contestato, costituisce un percorso ordinario e non un merito speciale: si tratta dei requisiti minimi previsti dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per il soggiorno legale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
- Art. 581 c.p. – Percosse