Integrazione dei criteri di bando e perdita di chance nel concorso pubblico (TAR Sicilia n. 3189 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice non può integrare o modificare i criteri di valutazione previsti dalla lex specialis, specificandone il contenuto dopo l’apertura delle domande e la conoscenza dei candidati. Una simile integrazione viola i principi di trasparenza e di par condicio e l’art. 5, comma 3, del regolamento d’Ateneo, che impone di indicare i criteri nell’avviso di selezione. In sede di translato iudicii, il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 11, comma 5, cod. proc. amm. spetta al ricorrente quando il contrasto giurisprudenziale sulla giurisdizione integra oggettiva incertezza. Il concorrente pretermesso non ha diritto al lucro cessante se non è certo il conseguimento del bene della vita, ma ha diritto al risarcimento della perdita di chance, purché seria e rientrante nel contenuto protettivo delle norme violate, liquidata in via equitativa.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla selezione indetta da un dipartimento universitario per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna, con compenso di Euro 7.000,00 e durata semestrale. I candidati erano due. La commissione, riunita nel 2011, dopo aver preso visione dei plichi e dato atto dei nominativi, ha specificato in via postuma che l’esperienza museale rilevante dovesse essere “di tipo istituzionale” e ha valorizzato gli esami sostenuti in materie pertinenti. La selezione è stata aggiudicata all’altra candidata, che ha stipulato il contratto.

Il ricorrente ha dapprima adito il giudice del lavoro, che con sentenza del 2019 ha declinato la giurisdizione. La pronuncia è divenuta definitiva nel 2020. Con ricorso ex art. 11 cod. proc. amm., il ricorrente ha riproposto la domanda davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento del verbale, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno da lucro cessante, da perdita di chance e curriculare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto il difetto di giurisdizione sulla domanda di nullità o inefficacia del contratto. Gli atti della serie negoziale, dalla stipulazione in poi, appartengono alla cognizione del giudice ordinario. Tale domanda, peraltro, non era stata formulata davanti al giudice del lavoro.

Quanto alle eccezioni di tardività, il Tribunale riconosce il beneficio dell’errore scusabile. Nel periodo di interesse un indirizzo giurisprudenziale consolidato devolveva al giudice ordinario le controversie sul conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche in presenza di procedura selettiva. Il contrasto giurisprudenziale sulla spettanza della giurisdizione integra il presupposto del beneficio, come precisato da Cons. Stato, sez. VII, n. 10173 del 2023. L’impugnazione è quindi tempestiva.

Nel merito, coglie nel segno la censura sull’illegittima integrazione della lex specialis. Il bando prevedeva le esperienze museali senza qualificazioni; la specificazione “istituzionale” aggiunta dalla commissione collide con il divieto di modifica dei criteri e con il regolamento d’Ateneo. La sequenza del verbale — prima i nominativi, poi l’integrazione — pone a rischio trasparenza e par condicio. Parimenti fondata è la censura sull’omesso apprezzamento delle pubblicazioni scientifiche, dell’assenza di punteggi e di graduatoria e di una motivazione discorsiva che giustifichi la prevalenza dell’altra candidata.

Il Collegio esclude il lucro cessante: non è certo che, in assenza delle illegittimità, il ricorrente avrebbe conseguito l’incarico. Sussiste invece il danno da perdita di chance, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. VI, n. 6268 del 2021. La chance è seria: due soli candidati, nessun dislivello incolmabile fra i titoli, ricadute non marginali delle illegittimità. Sussiste anche l’elemento soggettivo della colpa. Il pregiudizio è liquidato in via equitativa in Euro 3.500,00. È respinta la domanda di danno curriculare per difetto di prova specifica. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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