Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 202 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione nel merito. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il Collegio può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La regola opera in assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti. La definizione in rito del giudizio e il suo andamento giustificano la compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di un lotto di una convenzione-quadro indetta nel 2018 dall’Agenzia per i contratti pubblici quale soggetto aggregatore, chiedeva nel corso dell’esecuzione la revisione dei prezzi dei prodotti in catalogo, deducendo aumenti eccezionali del mercato agroalimentare e difficoltà di approvvigionamento. L’Agenzia rigettava l’istanza; adita la giustizia amministrativa, il TAR accoglieva il ricorso con sentenza n. 39 del 2023, annullando il diniego e imponendo il rinnovo dell’istruttoria.

In esecuzione di quella pronuncia l’Agenzia concludeva una nuova istruttoria con provvedimento del 2024 e negava contestualmente l’accesso agli atti istruttori. La società impugnava tali determinazioni chiedendo anche l’accertamento del diritto all’adeguamento dei prezzi. Nelle more, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2458 del 2025, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e rigettava il ricorso originario, escludendo ulteriori obblighi istruttori a carico dell’Agenzia.

La Motivazione della Corte

Preso atto della sentenza d’appello, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentando che gli atti impugnati costituivano esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata, e ha chiesto la compensazione delle spese. Le resistenti hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, mentre l’Agenzia si è rimessa al prudente apprezzamento del Collegio.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa pacifica sul punto, citando Cons. Stato, Sez. VI, n. 4099 del 2025, Sez. VII, n. 4033 del 2024, Sez. VII, n. 5159 del 2023 e Sez. VII, n. 671 del 2022. Da tali pronunce deduce che, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il fondamento è individuato nel principio dispositivo che governa il processo amministrativo: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può provocare la sola presa d’atto del giudice. Il Collegio sottolinea come la regola operi in assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti, che nella specie non risultano formulate in senso contrario alla definizione in rito.

Quanto alle spese, il Tribunale le compensa in ragione della definizione in rito del giudizio e del suo andamento, valorizzando implicitamente l’esigenza di tutela che aveva giustificato l’azione sulla base della sentenza di primo grado, poi riformata. La pronuncia resta sul piano processuale: nessuna statuizione nel merito sulla spettanza della revisione prezzi o sull’accesso agli atti istruttori.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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