Ordine di demolizione senza avviso e onere di sanatoria (C.G.A.R.S. n. 91 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’astratta sanabilità delle opere abusive non esclude la legittimità e la doverosità dell’ordine di demolizione, una volta accertata l’assenza del titolo edilizio. A fronte dell’ingiunzione, è onere del privato presentare la domanda di sanatoria, non potendosi pretendere che l’Amministrazione ne verifichi preventivamente la praticabilità. L’ordine di demolizione, quale atto vincolato conseguente all’accertamento dell’abuso, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, mancando in capo all’Amministrazione alcun margine di valutazione dell’interesse pubblico alla conservazione del bene. Quanto alle fasce di rispetto stradale, il vincolo imposto dalla norma nazionale ha carattere inderogabile e configura inedificabilità assoluta; la parte eccedente la distanza minima legale, se prevista dallo strumento urbanistico, integra invece un vincolo di inedificabilità relativa, rispetto al quale opera la valutazione di doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
L’appellante ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza di demolizione n. 41 del 31 maggio 2007, lamentando che il Comune non l’avesse informata della possibilità di ottenere l’autorizzazione in sanatoria delle opere abusive, avendo erroneamente qualificato l’area come sottoposta a regime di inedificabilità assoluta. Il ricorso era affidato a tre motivi: mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione del regolamento edilizio e illegittimità della tavola del P.R.G. nella parte in cui estende la fascia di rispetto oltre i dieci metri dal ciglio stradale. Era proposta anche domanda risarcitoria.
Il primo Giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto al verbale di sopralluogo, atto endoprocedimentale, e quanto alla restante parte, osservando che la ricorrente non aveva contestato né la natura abusiva dell’opera né la misura demolitoria. Nel merito ha comunque respinto le censure. La questione arriva così davanti al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’inammissibilità del gravame, con il quale l’appellante, senza criticare la sentenza, aveva riproposto in modo generico i motivi di primo grado. Ha quindi affrontato il merito, confermando l’impianto della decisione impugnata.
Sul primo profilo, la Corte ha chiarito che l’astratta sanabilità delle opere non incide sulla legittimità e doverosità dell’ordine di demolizione, una volta accertata l’assenza del titolo edilizio. Il rapporto tra privato e Amministrazione si inverte rispetto alla prospettazione dell’appellante: è onere della parte chiedere la sanatoria dell’abuso, e nel caso concreto non era stato provato che la domanda fosse stata proposta e accolta.
Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha escluso che essa sia dovuta. L’ordine di demolizione consegue all’accertamento della natura abusiva delle opere e non richiede l’avviso, poiché l’Amministrazione non dispone di alcun margine per valutare l’interesse pubblico alla conservazione del bene: si tratta di atto vincolato, rispetto al quale il contraddittorio procedimentale non trova spazio.
Sulla fascia di rispetto stradale, la sentenza ha confermato la distinzione tra inedificabilità assoluta e inedificabilità relativa. Il vincolo imposto dalla normativa nazionale riveste carattere inderogabile; la parte eccedente la distanza minima legale, se introdotta dallo strumento urbanistico, costituisce vincolo relativo. In quest’ultimo caso, per il condono edilizio è possibile una valutazione di compatibilità, mentre per l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 rileva solo la difformità tra manufatto e strumenti urbanistici, compresa la fascia di rispetto del P.R.G.
La Corte ha infine respinto la questione di illegittimità costituzionale sulla diversa disciplina del condono rispetto all’accertamento di conformità. Oltre alla mancata indicazione dei parametri violati, difetta il requisito della rilevanza, poiché l’appellante non aveva dimostrato di avere proposto alcuna domanda di sanatoria. L’appello è stato respinto e la sentenza confermata, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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