L’ordinanza di chiarimenti in ottemperanza ha natura decisoria se incide sul giudicato (C.G.A.R.S. n. 92 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il TAR, in sede di ottemperanza, risponde a una richiesta di chiarimenti proposta ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. è appellabile quando, indipendentemente dal nomen, assume carattere decisorio e incide sul contenuto del giudicato di esecuzione, correggendolo o riducendone la portata. In presenza di due giudicati contrastanti, il criterio temporale impone la prevalenza del secondo sul primo, ma solo tra le stesse parti: il giudicato formatosi su altri ricorrenti e richiamato dal giudice dell’ottemperanza resta pienamente efficace. Il giudice dell’ottemperanza non può riformare né integrare la pronuncia da eseguire quando la pretesa è ricavabile dal tenore testuale della sentenza, né sindacare nel merito le valutazioni dirigenziali: deve garantire l’applicazione dei medesimi criteri e la par condicio, a risorse invariate.

Il Fatto

La vicenda origina dal ricorso proposto da dipendenti a tempo determinato e parziale dell’ente locale, che avevano ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a partecipare alle progressioni economiche orizzontali degli anni 2002, 2003, 2004 e 2007, con i medesimi criteri dei dipendenti a tempo indeterminato. Il giudicato civile ordinava di rinnovare le procedure di selezione.

Dopo un primo giudizio di ottemperanza, definito con la nomina di un commissario e con una serie di ordinanze di chiarimento che imponevano l’attribuzione del punteggio massimo di 30 a risorse invariate, gli odierni appellanti, rimasti estranei a quel giudizio, proposero un secondo ricorso per ottemperanza, dichiarato inammissibile. Un terzo ricorso venne invece accolto con sentenza passata in giudicato. Su istanza del commissario, il TAR rispondeva con l’ordinanza impugnata, ritenendo la sentenza formalmente eseguita, estranea al giudicato la questione del punteggio massimo ed esaurito il mandato del commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità dell’appello. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 2141 del 2018, si esclude che la richiesta di chiarimenti integri un’autonoma azione idonea a giudicato. Tuttavia, la regola generale di impugnabilità di tutte le decisioni rese in ottemperanza impone di verificare, volta per volta, il contenuto effettivo del provvedimento. Nella specie l’ordinanza incide sul giudicato formatosi sulla precedente sentenza di accoglimento: ha quindi carattere decisorio ed è appellabile.

Passando al merito, il C.G.A.R.S. conferma il criterio della successione temporale dei giudicati, secondo cui il secondo prevale sul primo, richiamando Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 13804 del 31 maggio 2018. Rileva però un errore in fatto: la prevalenza opera tra i giudicati riferiti agli stessi ricorrenti, ma non rispetto alla pronuncia resa in altro giudizio in favore di soggetti diversi, espressamente richiamata dal giudice dell’ottemperanza in ossequio alla par condicio. Quel giudicato resta pertanto perfettamente efficace.

Il Collegio esclude poi che la questione del ne bis in idem potesse formare oggetto di autonoma considerazione nella risposta ai chiarimenti: la precedente declaratoria di inammissibilità non aveva deciso nel merito e non era stata oggetto di revocazione.

Infine, la Corte precisa i limiti del giudice dell’ottemperanza: non si trattava di sindacare nel merito le valutazioni dei dirigenti, ma di garantire l’utilizzo dei medesimi criteri seguiti per l’originaria progressione, con attribuzione del punteggio massimo, in proporzione al tempo parziale rispetto al tempo pieno. L’appello è quindi accolto, con riforma dell’ordinanza e ordine di piena esecuzione del giudicato, nomina del commissario in caso di perdurante inadempimento e compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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