Inottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3419 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia eseguito il pagamento, integra gli estremi dell’inottemperanza. La mancata contestazione dell’an e del quantum e la mancata allegazione di alcuna iniziativa esecutiva confermano l’inadempimento e giustificano l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con oneri e compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore dei ricorrenti il beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, e al pagamento delle spese di lite ai difensori antistatari.

Notificata la sentenza in via telematica, decorreva il termine dilatorio senza che l’amministrazione provvedesse ad alcun adempimento. I ricorrenti agivano quindi per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della Carta Docente per complessivi euro 1.500,00, la condanna alle spese del giudizio e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua il thema decidendum nell’accertamento dell’eseguito adempimento dell’obbligo di condanna contenuto nel titolo giudiziale, ritualmente notificato e divenuto definitivo. Il parametro applicato è quello dell’art. 114 cod. proc. amm., letto in combinato disposto con la disciplina del termine dilatorio posto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 a tutela delle finanze pubbliche.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né offerto indicazioni sull’andamento della procedura esecutiva. Ne consegue che il credito non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Su queste premesse il ricorso è fondato. Il Collegio dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, per dare corso al pagamento con atti a carico e spese dell’amministrazione inadempiente; espletate le operazioni, egli trasmette alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *