Ordine di demolizione al comodatario e natura vincolata del potere repressivo (TAR Sicilia n. 1537 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive può essere legittimamente indirizzato, oltre che al proprietario, anche al soggetto che abbia la mera disponibilità del bene, senza che ciò escluda l’eventuale impugnazione del titolare del diritto reale. Il potere repressivo dell’amministrazione comunale in materia di abusi edilizi ha natura vincolata e non discrezionale: non richiede comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, essendo sufficiente la constatazione dell’esecuzione dell’opera in assenza o in difformità dal titolo abilitativo. Ne consegue la superfluità della comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un effettivo apporto partecipativo del destinatario dell’atto repressivo. Il provvedimento è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività.
Il Fatto
Il ricorrente, comodatario di un immobile sito nel territorio di un Comune, riceveva la notifica di un’ordinanza dirigenziale con cui l’amministrazione, all’esito di sopralluogo, ingiungeva la demolizione di alcune opere realizzate in assenza di concessione edilizia e insistenti sul suolo pubblico: una tettoia con struttura in ferro zincato insistente sulla sede stradale, con materiale di vario genere ivi depositato, e una veranda coperta con sovrastante terrazzo, parimenti collocata su area stradale.
Il provvedimento ordinava altresì il ripristino dello stato dei luoghi e la rimessa in pristino della strada pubblica entro novanta giorni dalla notifica. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la carenza di legittimazione passiva, la violazione della normativa regionale in materia e dei principi partecipativi, nonché l’eccesso di potere per difetto di interesse pubblico, illogicità e difetto di motivazione. Il Comune, costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla legittimazione passiva, il Tribunale ribadisce che destinatario dell’ingiunzione può essere anche chi abbia la disponibilità del bene, richiamando TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 133 del 18.01.2019. L’eventuale impugnazione da parte del titolare del diritto reale non esclude la legittimità dell’atto rivolto al detentore.
Il Collegio richiama quindi il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1517 del 2014: l’amministrazione è tenuta a sanzionare in ogni momento l’esecuzione di opere senza titolo, che costituiscono illecito permanente, con la conseguente esigenza di rimessa in pristino da far valere verso i soggetti che abbiano la proprietà o comunque la disponibilità del bene, salve le azioni di rivalsa nei confronti degli esecutori materiali. Vengono citati anche Cons. Stato, Sez. V, n. 614 del 1994 e C.G.A.R.S. n. 229 del 1992.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale afferma che l’attività di repressione degli abusi edilizi non è discrezionale ma del tutto vincolata. Ne deriva la non configurabilità di un effettivo apporto partecipativo del destinatario dell’atto e la conseguente superfluità della comunicazione di avvio del procedimento, secondo il richiamo a TAR Sicilia, Sez. II, n. 2525 dell’08.09.2021.
Sul terzo motivo, il Collegio osserva che presupposto dell’ordine di demolizione è esclusivamente la constatata esecuzione dell’opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza. Il provvedimento è pertanto sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro abusività (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2325 dell’08.10.2019), senza necessità di argomentare sulla comparazione di interessi, non residuando alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all’amministrazione (TAR Sicilia, Sez. II, n. 2494 del 31.08.2021). Il ricorso è rigettato; le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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