Rilascio di immobile comunale e clausola risolutiva espressa nella concessione (TAR Sicilia n. 1536 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa inserita nella convenzione di concessione determina la cessazione degli effetti del rapporto, con la conseguenza che il provvedimento con cui l’amministrazione ordina il rilascio dell’immobile non costituisce esercizio di un potere discrezionale, ma atto vincolato e dovuto. A tale provvedimento non è applicabile la disciplina dell’esecuzione forzata e, in particolare, non è richiesta l’esistenza di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. Il destinatario che intenda contestare la sussistenza dei presupposti della risoluzione deve impugnare gli atti che l’hanno disposta: l’omessa impugnazione rende inammissibile la censura proposta contro l’atto di rilascio. La domanda risarcitoria formulata in modo generico e priva di supporto probatorio è rigettata.
Il Fatto
Con determinazione dirigenziale del 2009 il Comune affidava in concessione la gestione della piscina comunale a un’associazione sportiva, con successiva stipula del contratto. Nel 2016 l’amministrazione revocava la concessione e risolveva la convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ordinando la restituzione della struttura in ragione di gravi inadempienze contrattuali. Nel 2019, con due determinazioni dirigenziali, il Comune ordinava la chiusura immediata e il rilascio del complesso polisportivo e fissava la data per l’immissione nel possesso con l’ausilio della forza pubblica.
L’associazione impugnava i due provvedimenti del 2019, deducendo la mancanza di un titolo idoneo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. e l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela di cui all’art. 823, comma 2, cod. civ., oltre a formulare domanda risarcitoria. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti e proponeva istanza risarcitoria in via riconvenzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente non ha impugnato la deliberazione di giunta e la determinazione dirigenziale del 2016 con cui l’amministrazione ha risolto la convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva prevista dall’art. 22 della medesima convenzione. Da ciò deriva l’inammissibilità del motivo con cui si contesta il potere del Comune di ordinare il rilascio in ragione dell’insussistenza del presupposto della gravità dell’inadempimento: quel presupposto appartiene agli atti risolutivi, ormai incontestati.
Quanto alla censura sulla mancanza di un titolo esecutivo, il Tribunale osserva che gli effetti della concessione sono venuti meno per effetto della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il provvedimento di rilascio impugnato è pertanto qualificabile come atto vincolato e necessario, come ritenuto da T.A.R. Napoli, sez. VIII, 14 febbraio 2023, n. 1023, senza che sia richiesta l’esistenza di un titolo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. Il motivo è quindi infondato.
La domanda risarcitoria dell’associazione è rigettata perché formulata genericamente e priva di alcun supporto probatorio. Quanto all’istanza riconvenzionale del Comune, il Collegio rileva che la stessa è stata qualificata dall’amministrazione, con memoria, come eccezione volta a paralizzare la domanda avversaria: essa non va esaminata, attesa la reiezione della pretesa risarcitoria della ricorrente.
Il ricorso è dunque in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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