Ordine di demolizione, legittimazione del funzionario e comunicazione di avvio (TAR Sicilia n. 2050 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di un atto amministrativo obiettivamente riconducibile all’Amministrazione, la legittimazione del soggetto che ha provveduto si presume, non imponendo alcuna norma di allegare e documentare la titolarità del potere; è onere dell’interessato, ai sensi dell’art. 64, primo comma, c.p.a., fornirne la prova, anche mediante accesso. In materia di repressione degli abusi edilizi l’ordine di demolizione è atto vincolato, che non richiede valutazione dell’interesse pubblico concreto né comparazione con l’interesse privato, non essendo configurabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva. Il carattere vincolato rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo, e sufficiente l’individuazione degli abusi commessi. Qualora le opere siano tra loro connesse e diano luogo a un intervento unitario, non è ammessa la scomposizione delle singole frazioni e va disposto l’integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in Contrada Lavina, ha impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordine di demolizione adottato dal Comune per opere abusive realizzate sul fondo, costituite da una casa mobile e da una veranda chiusa, ricadenti nella fascia di rispetto dei boschi secondo lo strumento urbanistico vigente. Con un secondo ricorso ha impugnato il successivo provvedimento con cui l’Amministrazione ha accertato l’inottemperanza all’ordine e disposto l’acquisizione del bene, dell’area di sedime e di quella necessaria, con irrogazione della relativa sanzione pecuniaria.

Il ricorrente ha dedotto la carenza di legittimazione del funzionario, l’omessa comunicazione di avvio, la natura precaria e rimovibile delle strutture, la riconducibilità dell’intervento alla disciplina regionale sulle strutture precarie e alle previsioni del Piano Regolatore Generale, nonché l’unitarietà dell’opera e l’indeterminatezza dei presupposti e dell’area da acquisire. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto disposto la riunione dei due giudizi per connessione soggettiva e oggettiva, essendo le censure del secondo ricorso coincidenti con quelle del primo. Nel merito ha respinto la doglianza sulla legittimazione del funzionario, osservando che essa si presume e che nessuna norma impone di allegarla o documentarla.

Il Collegio ha poi qualificato l’ordine di demolizione come atto vincolato, richiamando un orientamento consolidato (tra le altre, Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2017). Da tale natura ha tratto la conseguenza che non occorre motivazione sull’interesse pubblico concreto, né comparazione con l’interesse privato, non essendo ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abusivismo. Per la stessa ragione ha ritenuto superflua la comunicazione di avvio del procedimento, salvo ipotesi residuali.

Quanto alla pretesa precarietà delle strutture, il Tribunale ha rilevato che l’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 disciplina ipotesi determinate, non sovrapponibili alla fattispecie. Ha inoltre escluso che l’intervento potesse realizzarsi in assenza di titolo ai sensi degli artt. 9 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, sia per difetto di prova delle disposizioni invocate, non operando il principio jura novit curia per le fonti secondarie, sia perché una fonte subordinata non può derogare a previsioni di legge che impongono il titolo edilizio.

Ha poi giudicato non conferente il richiamo all’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, non controvertendosi di condono edilizio. Ha quindi affermato l’impossibilità di scomporre l’intervento unitario, dovendosi procedere al ripristino integrale dei luoghi (Consiglio di Stato n. 515/2021), salvo eventuale istanza di sanatoria riferita all’intero intervento. Infine ha chiarito che la superficie da acquisire non rileva in sede di ordine di demolizione, ma in sede di acquisizione, dove l’Amministrazione ha puntualmente indicato l’area. I ricorsi, previa riunione, sono stati rigettati, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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