Locazione di torre comunale dismessa e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 232 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il canone di locazione e l’indennità di occupazione di un immobile comunale concesso in godimento a un operatore di telecomunicazioni appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando il bene, già destinato a pubblico servizio e successivamente sdemanializzato per facta concludentia, rientra nel patrimonio disponibile dell’ente. In tale ipotesi il contratto costituisce esercizio di autonomia negoziale e non di potestà pubblica, con la conseguenza che gli atti di riscossione non radicano né interessi legittimi né diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società operatrice di telecomunicazioni aveva collocato propri impianti su una torre piezometrica di proprietà comunale in forza di un atto stipulato nel novembre 2004. A far tempo dal 2016 l’ente aveva preteso il pagamento di un’indennità di occupazione abusiva parametrata al canone, quindi emesso, tramite la concessionaria della riscossione, un avviso di accertamento esecutivo.
La società ha impugnato l’avviso e gli atti presupposti davanti al giudice amministrativo, chiedendo altresì l’accertamento della nullità della clausola contrattuale sul canone, dell’illiceità dell’indennità imposta unilateralmente e dell’insussistenza di alcun credito dell’ente. Il Comune ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato anzitutto la qualificazione del bene. La torre, quando era in funzione, costituiva bene del demanio artificiale necessario in quanto parte dell’acquedotto. La sua successiva sdemanializzazione può essere anche tacita, ma non si desume dal solo lungo mancato utilizzo: richiede atti e comportamenti inequivoci che manifestino la volontà dell’amministrazione di sottrarre il bene alla destinazione pubblica e di rinunciare definitivamente al ripristino.
Il Tribunale ha richiamato sul punto l’orientamento della Cassazione, secondo cui la sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che il bene non sia più adibito ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (Cass. Sez. Un. n. 11101 del 26.07.2002; conformi Cass. Sez. II n. 19458 del 28.09.2004 e Cass. Sez. Un. n. 12062 del 29.05.2014).
Nel caso concreto tali elementi sono stati ravvisati. Il contratto esclude espressamente qualsiasi uso idrico della struttura e richiede che l’utilizzo dell’operatore non sia compatibile con quella funzione; le parti concordano che il bene non è più destinato al servizio idrico; l’inventario comunale colloca la torre tra i beni disponibili. Il Collegio ha inoltre valorizzato la gestione provinciale del servizio idrico integrato e la collocazione di strumenti elettronici all’interno della torre, indice della rinuncia definitiva all’uso originario.
Il Tribunale ha poi escluso che il bene sia attratto al regime pubblicistico per la destinazione a rete di comunicazione elettronica. La nozione di rete pubblica dell’art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 259/2003 non qualifica i beni come demaniali; l’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 assimila le infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria lasciando la proprietà ai rispettivi operatori. Prevale una nozione oggettiva di servizio pubblico, con irrilevanza del regime proprietario.
Qualificato il rapporto come locazione di beni disciplinata dalla legge n. 372/1998, il Collegio ne ha tratto la natura di esercizio di autonomia negoziale. Le domande di nullità contrattuale e di non debenza del canone e dell’indennità non radicano posizioni devolute alla giurisdizione esclusiva, con declaratoria di inammissibilità del ricorso e indicazione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate.
Nota della Redazione
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