Legittimo il vincolo urbanistico di PRG su immobile storico senza prova contraria (TAR Sicilia n. 2049 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune, nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, può conformare il regime di utilizzo a fini edilizi di porzioni omogenee del territorio, ivi compresa l’individuazione di ambiti a prevalente carattere storico e la sottoposizione dei singoli manufatti a categorie di intervento limitative, senza che ciò integri l’esercizio dei poteri di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004, dei quali l’ente locale non è titolare. In presenza dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale, l’obbligo di motivazione è attenuato e riguarda il complesso delle scelte effettuate, non la singola previsione o zonizzazione. Il proprietario che contesti la qualificazione del proprio immobile come edificio di pregio ha l’onere di provare le circostanze poste a fondamento della censura, non essendo sufficiente l’allegazione.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un fondo in Ragalna nel quale è ubicato un manufatto ad uso abitativo. Con la delibera consiliare n. 10 del 25.6.2023 il Comune ha preso atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività del PRG, adottato ai sensi della legge regionale n. 19/2020. Le NTA, agli artt. 13 e 14, individuano gli ambiti a prevalente carattere storico e, tramite allegato elenco, assoggettano singoli manufatti a specifiche categorie di intervento, escludendo la demolizione e ricostruzione.
La ricorrente, ritenendo che il proprio immobile fosse stato erroneamente qualificato come edificio di pregio, ha impugnato la delibera e gli atti presupposti, deducendo eccesso di potere per errata valutazione del valore storico, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’impostazione della ricorrente fondata sul d.lgs. n. 42/2004. Il Comune non ha esercitato i poteri di tutela paesaggistico-culturale, che nella Regione Siciliana spettano ai competenti organi regionali, né è intervenuto episodicamente su un singolo bene comprimendo i poteri del proprietario ex art. 832 cod. civ. Ha invece operato una conformazione del regime di utilizzo a fini edilizi di porzioni omogenee del territorio, nell’esercizio della pianificazione urbanistica di cui alla legge regionale n. 19/2020. È quindi concettualmente erroneo trarre parametri di legittimità da un testo normativo orientato a disciplinare interventi di diversa natura.
Analogo errore il Collegio ravvisa nel richiamo alla giurisprudenza sui vincoli storico-artistici e all’art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004: quei precedenti riguardano provvedimenti di tutela su singoli beni e non la pianificazione generale. Sul punto la Corte richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 2920 del 2017, citata dalla ricorrente, per rilevarne l’inconferenza rispetto al caso.
Il Tribunale esamina poi il profilo della motivazione. Per consolidata giurisprudenza, «l’obbligo di motivazione è più attenuato in presenza dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale», perché non è in discussione la destinazione di una singola area ma il complessivo disegno di governo del territorio; la motivazione deve quindi avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2954 del 2019, richiamata da Cons. Stato, Sez. VI, n. 7154 del 2023).
Quanto alla dedotta assenza di pregio del manufatto, il Collegio rileva che alle affermazioni della ricorrente — secondo cui si tratterebbe di una costruzione anni Settanta priva di valore storico-identitario — non ha fatto seguito la produzione di alcun titolo edilizio o altro elemento idoneo a comprovarne la veridicità. La censura resta quindi sul piano della mera allegazione, senza prova delle circostanze asserite.
Il Tribunale conclude nel senso della legittimità dell’esercizio del potere di pianificazione, essendo nella natura delle cose che il regime edilizio previsto per ciascuna area possa omologare interventi non perfettamente omogenei quanto a epoca di realizzazione e tecniche costruttive. Il ricorso è pertanto rigettato; nulla è disposto sulle spese, non avendo il Comune vittorioso sostenuto spese di difesa.
Nota della Redazione
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