Notifica dell’ordine di demolizione e obbligo del proprietario non responsabile (Cons. Stato n. 9738 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa notificazione dell’ordinanza di demolizione ai soggetti legittimati passivi indicati dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non determina l’illegittimità del provvedimento, ma incide soltanto sulla fase di integrazione dell’efficacia, non su quella di perfezionamento. Il destinatario non notificato ha pertanto l’onere di impugnare l’ordine ripristinatorio dal momento in cui ne acquisisce conoscenza. Il proprietario, anche se non responsabile né autore materiale dell’abuso, è titolare di una legittimazione passiva all’esecuzione dell’ordine in virtù del rapporto con la cosa, con obblighi di collaborazione attiva. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza ha natura meramente ricognitiva e non è autonomamente impugnabile.

Il Fatto

I comproprietari di un suolo nel Comune di Cercola impugnavano davanti al TAR Campania l’ordinanza di demolizione n. 1 del 2.1.2017, con cui il Comune aveva disposto la riduzione in pristino di opere abusive realizzate da un terzo sul fondo, e il successivo verbale di inottemperanza n. 14 del 30.1.2018.

I ricorrenti lamentavano di non essere mai stati destinatari della notifica dell’ordinanza, nonostante l’Amministrazione conoscesse il decesso della loro dante causa, e dedicevano la sproporzione del provvedimento rispetto a violazioni commesse da altri. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile: gli istanti avevano dimostrato di conoscere l’ordinanza attraverso il verbale, senza articolare censure specifiche ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a., e il verbale stesso era privo di portata provvedimentale. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’unico motivo articolato. La censura ruota attorno alla pretesa illegittimità dell’ordine per difetto di notifica e alla asserita irragionevolezza della sanzione demolitoria a carico di soggetti estranei all’abuso.

Il Consiglio di Stato chiarisce il regime dell’efficacia dell’atto. La notificazione non attiene al perfezionamento del provvedimento, ma alla sua attitudine a produrre effetti verso il destinatario. Ne deriva che il vizio di notifica non travolge la legittimità dell’ordinanza: rileva solo sul piano dell’esigibilità dell’obbligo da parte di chi sia rimasto ignaro. Su questo presupposto si fonda l’onere di impugnazione decorrente dalla conoscenza acquisita aliunde.

Nel caso concreto, la conoscenza è provata dalla notifica del verbale di inottemperanza. I ricorrenti hanno appreso esistenza e contenuto dell’ordine, ma non hanno formulato doglianze specifiche: le prospettazioni di irragionevolezza e sproporzione restano generiche e non costituiscono puntuali critiche al provvedimento. Corretta è quindi la declaratoria di inammissibilità per difetto dei requisiti dell’art. 40, comma 2, c.p.a.

La Corte affronta poi la posizione del proprietario non responsabile. Richiamando la CGA Sicilia n. 419 del 2023, afferma che costui è investito di situazioni giuridiche passive di tipo sussidiario: un pati, non potendosi opporre alla demolizione, e obblighi di collaborazione attiva, mediante iniziative dirette di rimozione o indirette, come diffide ultimative verso i terzi detentori. È sufficiente la notifica dell’ordinanza a uno solo dei comproprietari e al responsabile dell’illecito, circostanza non contestata. Nessuna delle condotte collaborative è emersa in causa.

Quanto al verbale, il Collegio ne conferma la natura di atto meramente ricognitivo, privo di valore provvedimentale ed efficacia lesiva, con valore endoprocedimentale strumentale alle successive determinazioni dell’Ente, secondo l’indirizzo di Cons. Stato n. 5914 del 2017. L’appello è respinto con conferma della sentenza; le spese seguono la soccombenza verso il Comune e sono compensate verso il terzo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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