Interdittiva antimafia non impedisce l’accertamento del danno da ritardo maturato prima (Cons. Stato n. 8757 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di interdittiva antimafia, che determina una forma di incapacità giuridica del destinatario nei rapporti con la pubblica amministrazione, non preclude al giudice amministrativo l’esame della domanda di risarcimento del danno da ritardo riferita a rapporti e a situazioni giuridiche maturate in un periodo anteriore all’emanazione dell’interdittiva. Va distinto il diritto alla concreta erogazione della somma, che resta sospeso finché perdura il provvedimento prefettizio, dalla possibilità di accertare in sede giurisdizionale il diritto al risarcimento. L’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, nel fare salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite, conferma che l’efficacia dell’interdittiva opera per il futuro e non retroattivamente. Il giudice non può quindi limitare la tutela giurisdizionale per il periodo antecedente, anche quando l’amministrazione abbia nel frattempo adottato il provvedimento richiesto, con la conseguenza che la domanda risarcitoria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse solo quanto all’an, restando il quantum devoluto al giudice di primo grado.

Il Fatto

La società appellante gestisce dal 1991 una discarica e ha svolto per anni il servizio di smaltimento in favore dei comuni utenti sulla base di una tariffa provvisoria, ritenuta non remunerativa. Con nota del dicembre 2010 ha chiesto alla Regione il ricalcolo del corrispettivo per l’anno 2009, indicando una tariffa superiore a quella applicata. La Regione è rimasta inerte.

Con una prima sentenza il TAR Lazio, in accoglimento di un’azione ex art. 117 c.p.a., ha ordinato alla Regione di provvedere sulla revisione tariffaria per gli anni dal 2009 al 2013. Con successivo ricorso la società ha chiesto la condanna della Regione al risarcimento del danno da ritardo. Il TAR ha respinto la domanda rilevando che i conferimenti erano cessati nel febbraio 2014 e che la società era destinataria di un’interdittiva antimafia dall’aprile 2014, con conseguente impossibilità di incassare i pagamenti. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra i precedenti richiamati e il caso concreto. La sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3 del 6 aprile 2018 aveva negato l’erogabilità di una somma già riconosciuta a titolo risarcitorio in favore di un soggetto attinto da interdittiva, qualificando il provvedimento come fonte di un’incapacità giuridica tendenzialmente temporanea del destinatario nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Nel giudizio in esame, però, si controverte del ritardo con cui la Regione ha aggiornato la tariffa per un periodo anteriore all’emanazione dell’interdittiva. Secondo il Consiglio di Stato, la possibilità di scrutinare la domanda risarcitoria per i rapporti pregressi non può essere negata: diversamente si limiterebbe la tutela giurisdizionale proprio per il periodo in cui la situazione giuridica era già maturata.

Il Collegio valorizza l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che nell’ipotesi di interdittiva sopravvenuta a una prestazione già eseguita fa salvo il pagamento del valore delle opere eseguite. Da qui la regola: l’interdittiva non ha efficacia retroattiva e non incide sui diritti sorti anteriormente.

La Corte distingue nettamente due piani: l’accertamento del diritto al risarcimento, pienamente ammissibile per il periodo antecedente, e la concreta erogazione della somma, che resta impedita finché perdura l’incapacità del soggetto attinto di ricevere danaro dalla pubblica amministrazione, anche a titolo risarcitorio. Su questo punto l’appello è quindi accolto, per avere il TAR erroneamente declinato il proprio esame.

Subentra però un fatto sopravvenuto. La Regione, con determinazione del 21 ottobre 2024, n. G13913, ha determinato a consuntivo le tariffe per gli anni dal 2009 al 2013, in ottemperanza alla prima sentenza. Tale provvedimento è stato impugnato dalla società davanti al TAR. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno da ritardo è improcedibile, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia sull’an: la Regione ha comunque adottato il provvedimento richiesto. La questione del quantum resta devoluta al TAR Lazio, davanti al quale pende l’impugnazione della delibera. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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