Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 2208 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione integra il sopravvenuto difetto di interesse e giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che la ricorrente alleghi e dimostri di avere conseguito, anche in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. Le due fattispecie restano distinte sul piano dei presupposti e dell’onere probatorio. La soccombenza formale non segue automaticamente all’improcedibilità: la complessità e l’evoluzione del contenzioso possono giustificare la compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata. Con ricorso ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante le regole di gestione del servizio sociosanitario per il 2019, censurando in particolare le disposizioni sui tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, sul contenimento dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e sui criteri di determinazione del budget ambulatoriale.

Con primi e secondi motivi aggiunti il gravame è stato esteso ai contratti integrativi conclusi con l’ATS dell’Insubria per il primo quadrimestre e per l’anno 2019, ai relativi provvedimenti di approvazione e, in via incidentale, alla stessa delibera regionale. Costituitesi la Regione e l’ATS, in vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’istanza e ne verifica l’attitudine a definire il giudizio senza esame del merito. La ricorrente ha rappresentato tre circostanze: l’adozione, dopo la proposizione del ricorso, di un provvedimento regionale correttivo in materia di DRG ad inappropriatezza; la mancata applicazione concreta delle disposizioni sui tempi di attesa, con assenza di pregiudizio; l’intervenuta pronuncia del TAR sull’abbattimento applicato a consuntivo per il 2014, non contestata. Da qui, secondo la prospettazione, il venir meno dell’interesse anche per i motivi dipendenti e per quelli proposti in via derivata avverso i contratti e le delibere di approvazione.

Il Collegio ritiene che tale sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito emerga chiaramente e giustifichi la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il percorso argomentativo si ferma qui: il giudice non procede all’esame dei motivi, ma si limita a verificare la sopravvenuta assenza di interesse alla decisione.

La Corte esclude però i presupposti della cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca quindi il materiale probatorio che consentirebbe di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali, ossia il giudizio controfattuale sull’illegittimità degli atti impugnati che costituisce il nucleo dell’accertamento in questa fattispecie.

Le due figure processuali vengono così tenute distinte: l’improcedibilità si fonda sulla sola sopravvenuta carenza di interesse, mentre la cessazione della materia del contendere richiede la prova dell’utilità conseguita e della fondatezza della pretesa. La prima opera qui, la seconda no.

Quanto alle spese, l’evoluzione della vicenda contenziosa giustifica la compensazione. Il dispositivo dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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