Ordine di demolizione al proprietario incolpevole e sanzioni per inottemperanza (TAR Toscana n. 1867 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione deve essere notificato, oltre che al responsabile dell’abuso, anche al proprietario incolpevole, in virtù della sua relazione giuridica con il bene, senza che questi possa dolersi della propria estraneità materiale all’illecito. Le conseguenze dell’inottemperanza — acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria — non operano in modo automatico, ma presuppongono la mancata esecuzione da parte dei responsabili e una valutazione dell’amministrazione sul comportamento serbato dai proprietari dopo la notifica. L’interesse del proprietario a non subirle non è attuale e non può essere fatto valere avverso l’ordine, ma solo nella fase successiva in cui il Comune accerta la permanenza delle opere abusive dopo il termine di novanta giorni. Le sanzioni edilizie costituiscono atti vincolati nell’an e nel contenuto, censurabili per violazione di legge e incompetenza, non per eccesso di potere.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un terreno nel comune di Massa, occupato senza titolo da un privato e da un’associazione. Gli occupanti vi hanno realizzato nuove opere abusive, già sanzionate nel 2005 con un precedente ordine di demolizione rimasto ineseguito. Il Comune ha quindi adottato una nuova ordinanza di demolizione, notificata anche ai proprietari, con la previsione delle conseguenze per la mancata ottemperanza nel termine di novanta giorni. I proprietari hanno impugnato l’ordinanza e la successiva determinazione di rettifica, deducendo di non essere autori degli abusi né di avere la disponibilità dell’area.
Essi hanno inoltre lamentato che, nella vicenda del 2005, il Comune aveva annullato in autotutela la parte dell’ordine recante conseguenze a loro carico, mentre nel caso attuale non aveva assunto analoga iniziativa. Hanno infine dedotto l’impossibilità di eseguire l’ordine nel termine previsto, data la presenza di numerosi animali, e la corresponsabilità del Comune per non aver dato esecuzione d’ufficio al precedente ordine di ripristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui i ricorrenti contestano di essere stati individuati quali destinatari delle conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza. La censura è infondata e, per altro verso, inammissibile per difetto di interesse. È pacifico in giurisprudenza che l’ordine di demolizione debba essere notificato anche al proprietario incolpevole, in ragione della sua relazione giuridica con la res (Consiglio di Stato sez. II, 25/02/2025, n. 1648).
Se poi l’impugnativa si intende limitata alla parte del provvedimento che prevede conseguenze reali e pecuniarie, il gravame è inammissibile per difetto di interesse attuale. Tali conseguenze sono future ed eventuali, subordinate alla mancata esecuzione da parte dei responsabili e a una valutazione dell’amministrazione sul comportamento dei proprietari dopo la notifica, che può consistere anche in iniziative volte a costringere il responsabile al ripristino (Cons. Stato Sez. II, 28 settembre 2020, n. 5700).
Non sussiste alcun automatismo tra notifica dell’ordine e conseguenze dell’inottemperanza a carico dei proprietari incolpevoli. Il loro interesse può essere fatto valere solo nella fase in cui il Comune, accertata la permanenza delle opere abusive dopo il novantesimo giorno, valuta se il comportamento tenuto corrisponda agli oneri di cooperazione discendenti dal rapporto con il bene.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, sia per difetto di interesse, sia perché le sanzioni edilizie sono atti vincolati nell’an e nel contenuto, censurabili solo per violazione di legge e incompetenza. Il terzo motivo è infondato: il termine di novanta giorni non è discrezionale ma fissato dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e le difficoltà esecutive assumono rilievo sul piano dell’esecuzione, potendo essere valutate in presenza di motivate istanze di proroga.
Quanto alla quarta censura, le responsabilità di chi commette gli illeciti edilizi e di chi ha il compito di reprimerli stanno su piani diversi e non possono essere confuse. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore del Comune, liquidate in Euro 3.000 oltre accessori, e compensazione nei confronti del Ministero intimato.
Nota della Redazione
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