Porto d’armi: la sola parentela con il pregiudicato non basta al diniego (TAR Calabria n. 1892 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia non può fondarsi sul solo rapporto di parentela tra il richiedente e un congiunto gravato da precedenti penali e ritenuto appartenente alla criminalità organizzata. Il giudizio di inaffidabilità nell’uso e nella custodia delle armi, pur rientrando nell’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo ab externo per illogicità e irragionevolezza, richiede che l’amministrazione alleghi elementi concreti dai quali desumere un pericolo di abuso, quali la consuetudine di rapporti o l’abituale frequentazione tra i soggetti. L’automatismo che dal mero legame familiare trae la prognosi di abuso delle armi integra eccesso di potere e determina l’annullamento del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva conseguito nel 1994 la licenza di porto di fucile per uso caccia, rinnovata periodicamente ogni sei anni. Dopo aver presentato istanza di rinnovo, riceveva la comunicazione di avvio del procedimento preordinato al rifiuto, motivata dalla parentela con un congiunto erroneamente indicato come figlio, pregiudicato e ritenuto appartenente a una cosca di ‘ndrangheta, destinatario di custodia cautelare per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e poi condannato.

L’esponente, incensurato e stabilmente occupato, deduceva che il provvedimento non indicava alcun elemento da cui desumere una frequentazione con il congiunto, che egli risiedeva altrove rispetto al proprio nucleo familiare e che il titolo di polizia era stato rinnovato anche dopo le vicende giudiziarie di quest’ultimo. Proponeva quindi ricorso per violazione del R.D. n. 773/1931, difetto di motivazione ed eccesso di potere. Resisteva l’amministrazione intimata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 11 R.D. n. 773/1931 individua le condizioni che impongono di negare le autorizzazioni di polizia e quelle che consentono di negarle; l’art. 43 dello stesso testo unico disciplina specificamente il rilascio della licenza di portare armi, prevedendo al secondo comma l’ipotesi del soggetto che “non dà affidamento di non abusare delle armi”.

Da tali precetti il Tribunale trae il principio secondo cui la valutazione sull’affidabilità del singolo nell’uso delle armi appartiene alla discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. Non è necessario che il comportamento posto a fondamento dell’atto restrittivo sia acclarato nella sua rilevanza penale: basta l’autonoma valutazione dell’amministrazione, orientata alla prevenzione dei pericoli per la sicurezza pubblica, come precisato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021.

Il Collegio richiama poi l’indirizzo per cui l’Autorità di polizia può disporre il divieto di detenere armi, la revoca o il diniego del rinnovo quando il titolare sia congiunto di un appartenente alla criminalità organizzata, saltuario convivente o in consueti rapporti con lo stesso, senza che occorra uno specifico giudizio di pericolosità sociale: ciò che rileva è il pericolo in sé di occasioni di utilizzo indebito dell’arma (Cons. Stato, Sez. III, n. 2999 del 2016).

Applicando tali coordinate al caso concreto, il compendio di elementi posto a base della determinazione si rivela inidoneo a giustificare la prognosi di abuso. Il Questore ha fondato il diniego su un oggettivo e inammissibile automatismo derivante dal rapporto di parentela, senza allegare alcun elemento — quali consueti rapporti o abituale frequentazione — da cui evincere il rischio di appropriazione e abuso delle armi. La motivazione si limita a riferire che il congiunto è stato identificato in vari comuni calabresi in compagnia di soggetti controindicati, ma non dimostra una frequentazione, neppure sporadica, tra i due.

Il provvedimento risulta così basato sulla mera esistenza del rapporto di parentela, in assenza di prova di relazioni effettive tra gli stessi e senza precedenti giudiziari o di polizia a carico del ricorrente (richiamata TAR Calabria, Sez. I, n. 1284 del 2022). La domanda di annullamento è pertanto accolta, salva la riedizione del potere amministrativo, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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