Accesso stradale: onere del privato prospettare le soluzioni progettuali alternative (TAR Toscana n. 1862 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accessi stradali, l’art. 22, comma 9, cod. strada consente soluzioni progettuali alternative, anche incidenti su più proprietà, che l’ente gestore della strada non può imporre né proporre d’ufficio, spettando all’interessato prospettarle sulla base di proprie valutazioni di fattibilità e convenienza. L’eccessiva durata del procedimento non costituisce di per sé sintomo di difetto di istruttoria, dovendosi verificare la congruità dell’attività amministrativa rispetto ai dati fattuali. In assenza di elementi idonei a documentare l’epoca di realizzazione del varco, l’istanza va qualificata come domanda di nuova autorizzazione e non di regolarizzazione di accesso preesistente. Il principio di proporzionalità e la denunciata disparità di trattamento non operano se non è dimostrata l’identità di situazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile ad uso abitativo nel Comune di Cascina con accesso dalla ex strada statale n. 67 bis, presentava ad A.N.A.S. s.p.a. una richiesta di regolarizzazione di un passo carraio che assumeva realizzato prima del 1993. Dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni della interessata, l’ente esprimeva diniego, rilevando l’assenza delle distanze minime previste dal codice della strada e l’inesistenza di una condizione di interclusione del lotto, essendo possibile per i confinanti realizzare un unico accesso conforme.
La proprietaria impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dei termini procedimentali, difetto di motivazione, violazione dell’art. 22 cod. strada e dell’art. 45 del regolamento di esecuzione, nonché violazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento rispetto agli altri confinanti. L’amministrazione si costituiva depositando la documentazione interna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso perché manifestamente infondato. Sul piano procedimentale, la Sezione esclude che la durata triennale del procedimento possa essere assunta a prova automatica di insufficienza istruttoria: dagli atti emerge un’istruttoria congrua e aderente a una situazione dei luoghi chiara nei suoi dati fattuali. La lamentata genericità del preavviso di rigetto è smentita dalle stesse osservazioni e dall’elaborato tecnico della ricorrente, che ha individuato la distanza di circa 96 metri dal passo carrabile più vicino: la censura è quindi solo formale.
Nel merito, il TAR rileva che la preesistenza dell’accesso è stata affermata in modo generico, senza alcun dato idoneo a documentarne l’epoca. L’istanza va pertanto qualificata come domanda di nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 22, primo comma, cod. strada e dell’art. 45, terzo comma, d.P.R. n. 495/1992.
Quanto all’art. 22, comma 9, cod. strada, la Sezione richiama la propria recente pronuncia (TAR Toscana sez. IV n. 902 del 21.05.2025): la norma legittima soluzioni progettuali alternative, talvolta implicanti il consenso di altri proprietari, che l’ente gestore non può imporre o proporre d’ufficio, ma che è onere degli interessati prospettare. La fattispecie esaminata dalla TAR Toscana sez. I n. 950 del 21.07.2017 è diversa, perché ivi il richiedente aveva presentato uno specifico progetto. La memoria conclusionale confonde l’istituto con gli accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990, che non ne costituiscono presupposto necessario.
Inutile è il richiamo alla deroga fino a 100 metri prevista dall’art. 45, terzo comma, d.P.R. n. 495/1992, posto che l’elaborato tecnico della stessa ricorrente colloca il passo alla distanza di circa 96 metri e che nessuna fonte normativa fonda la tolleranza del 5% data per scontata. Infine, la prospettata disparità di trattamento non è provata, mancando la dimostrazione dell’identità di situazione e dell’epoca di realizzazione degli altri accessi. Le spese sono compensate in ragione della sostanziale assenza di attività difensiva dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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