Ordine di demolizione al proprietario e onere di provare l’epoca del manufatto (TAR Sicilia n. 3278 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione può essere legittimamente adottata nei confronti del proprietario attuale del manufatto abusivo, oltre che dell’autore dell’abuso, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che individua quali destinatari il proprietario e il responsabile dell’abuso. Grava sul proprietario l’onere di provare la realizzazione dell’opera in epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo di titolo edilizio, ovvero la sua riconducibilità all’edilizia libera. La riconducibilità dell’intervento alla nozione di edilizia libera è esclusa in presenza di un vincolo idrogeologico, che deve essere rispettato anche quando la normativa regionale annoveri i muretti a secco tra gli interventi eseguibili senza titolo. La nota comunale che si limiti a constatare l’inottemperanza all’ordine di demolizione non integra l’atto dichiarativo dell’acquisizione dell’area di sedime.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato con terreno annesso in area costiera, impugnava l’ordinanza con cui il Servizio illeciti e condono del Comune le aveva ingiunto la demolizione del prolungamento di un muro di contenimento in pietrame a secco. Secondo il Comune, l’opera avrebbe chiuso una stradella comunale, occupandone la sede in assenza di permesso di costruire e di sdemanializzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico e entro i trenta metri dal demanio marittimo.
La ricorrente deduceva di non aver realizzato alcuna nuova opera, ma di aver soltanto manutenuto un muro preesistente, e invocava l’avvenuta sdemanializzazione tacita del viottolo, oltre alla qualificazione dell’intervento come edilizia libera. Con motivi aggiunti impugnava la successiva nota di accertamento dell’inottemperanza, lamentando la mancata indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso introduttivo. Anche aderendo alla ricostruzione della ricorrente, l’ordine di demolizione resta legittimo: l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari dell’ingiunzione il proprietario e il responsabile dell’abuso, sicché l’ordine può essere rivolto anche all’attuale proprietario, e non solo all’autore materiale dell’intervento.
Da ciò deriva un preciso riparto dell’onere probatorio. Sul proprietario grava la prova della realizzazione del manufatto, e della sua effettiva consistenza, in un’epoca in cui non era necessario munirsi di titolo edilizio, dovendosi quantomeno dimostrare l’edificazione anteriore al 1° settembre 1967, ai sensi della legge n. 765/1967; in alternativa, egli deve allegare e comprovare la sussumibilità dell’opera nell’attività di edilizia libera. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 10682/2023.
La ricorrente non ha assolto a tale onere: non ha comprovato né allegato l’epoca di realizzazione del muretto e la relativa consistenza, mentre le allegazioni del Comune consentono di presumere l’assenza del prolungamento contestato, poiché incompatibile con la preesistenza di un viottolo ad uso pubblico della cui esistenza la stessa ricorrente non dubita, contestandone soltanto il sostanziale abbandono.
Né il dedotto prolungamento rientra nell’edilizia libera di cui all’art. 3, comma 2, lett. i), della l.r. n. 16/2016. La disposizione, nell’elencare i muretti a secco tra gli interventi eseguibili senza titolo, faceva salve le previsioni del d.lgs. n. 42/2004 e della disciplina del rischio idrogeologico. L’esistenza del vincolo idrogeologico esclude quindi la riconducibilità dell’opera all’edilizia libera, a prescindere dalla sua esenzione dall’autorizzazione paesaggistica.
Rigettati il primo e il terzo motivo, gli ulteriori profili del ricorso introduttivo sono inammissibili per carenza di interesse, stante la natura plurimotivata del provvedimento: anche ove accolti, non sarebbero idonei a determinare l’annullamento, restando ferma la competenza del Comune a reprimere l’abuso edilizio (Cons. Stato, sez. IV, 12 agosto 2024, n. 7100). Il ricorso per motivi aggiunti è infondato, poiché la nota impugnata si limita a constatare la mera inottemperanza e non integra l’atto dichiarativo dell’acquisizione dell’area di sedime, che presuppone la ricognizione di tutti i requisiti dell’effetto acquisitivo automatico (Cons. Stato, Ad. plen. 11 ottobre 2023, n. 16). Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.