Il divieto prefettizio di detenzione armi può fondarsi su un solo episodio (TAR Sicilia n. 3277 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza è ampia e funzionale alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici. È sufficiente l’esistenza di elementi che fondino una ragionevole previsione di un uso inappropriato delle armi, potendo l’Amministrazione valutare, ai fini del giudizio di affidabilità, anche singoli episodi privi di rilevanza penale. La motivazione del provvedimento è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica, dovendosi intendere l’obbligo motivazionale in senso sostanziale e funzionale. Il carattere episodico e isolato della condotta non esclude da solo la legittimità del divieto, giacché anche un unico episodio di sufficiente pregnanza offensiva può essere sintomatico di inaffidabilità. Le circostanze dedotte nella querela possono costituire elementi sufficienti, alla luce del quadro istruttorio, per ritenere la non affidabilità del soggetto.

Il Fatto

A seguito di una denuncia-querela per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., i Carabinieri eseguivano presso l’abitazione del ricorrente il sequestro cautelare ex art. 39 T.U.L.P.S. delle armi regolarmente denunciate. Il ricorrente chiedeva al Prefetto la restituzione delle stesse; solo dopo un atto di diffida la Prefettura avviava il procedimento ex artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, raccogliendo le memorie difensive dell’interessato.

Con decreto del 4 dicembre 2020 il Prefetto disponeva il divieto di detenere tutte le armi e munizioni, ordinando la vendita o cessione entro centocinquanta giorni. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. L’Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta entrambi i motivi. Sul primo, il TAR richiama l’orientamento secondo cui l’obbligo di motivazione va inteso in senso sostanziale e funzionale: esso è rispettato quando il destinatario è in grado di comprendere le ragioni dell’atto e di accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità agli artt. 24 e 113 Cost. (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 361 del 2023; Cons. Stato n. 898 del 2023). Nel caso concreto il decreto richiama puntualmente gli atti dell’istruttoria procedimentale, la proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri, il venir meno dei requisiti di affidabilità e il rigetto delle argomentazioni difensive.

Quanto al merito, il TAR osserva che l’art. 39 T.U.L.P.S. consente di vietare la detenzione a chi non dia affidamento di non abusare delle armi, richiedendosi solo la ragionevole previsione di un uso inappropriato (TAR Campania n. 1356 del 2024; TAR Toscana n. 1067 del 2023). I poteri dell’Autorità sono ampiamente discrezionali e i provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti, rientrando nella discrezionalità amministrativa la valutazione di singoli episodi anche privi di rilevanza penale.

Il Collegio respinge la tesi secondo cui la mera denuncia non basterebbe. La natura cautelare e non sanzionatoria del provvedimento consente di fondarlo su considerazioni probabilistiche assistite da sufficiente fumus. Anche un unico episodio può essere sintomatico di inaffidabilità (TAR Sicilia n. 1919 del 2024; TAR Campania n. 3361 del 2023), e le circostanze della querela possono costituire elementi sufficienti (Cons. Stato n. 1312 del 2023). Nel caso di specie non si tratta di un episodio isolato: sussisteva una situazione di contrasto e tensione con il querelante, ed era intervenuta la citazione diretta a giudizio per l’art. 612, comma 2, cod. pen.

Il TAR precisa infine che resta ferma la facoltà del ricorrente di chiedere l’aggiornamento della propria posizione e la revoca dell’atto inibitorio, in ragione del tempo trascorso, dell’insussistenza di attuali rapporti di vicinato e di eventuali positive sopravvenienze. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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