Ordine di demolizione reale e onere di prova del proprietario (TAR Sicilia n. 1316 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità dell’autore dell’abuso: sono legittimamente indirizzati anche al proprietario attuale che non abbia realizzato le opere. Ai fini dell’individuazione dei destinatari ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il proprietario è considerato corresponsabile “fino a prova contraria” e l’Amministrazione ha il solo onere di individuare il proprietario catastale, senza compiere accertamenti sui rapporti privatistici. L’asserita impossessamento dell’immobile da parte di terzi non esclude la responsabilità del proprietario, sul quale grava l’onere di attivare concrete iniziative giudiziarie, anche civilistiche, di recupero del possesso. Spetta inoltre al privato l’onere probatorio pieno dell’epoca di realizzazione del manufatto, non assolvibile con un semplice principio di prova. L’ordine di demolizione, una volta accertato l’abuso, costituisce atto dovuto e vincolato, con la conseguenza che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è idonea a viziarlo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di fabbricati al servizio di una tenuta agricola, avevano concesso gli immobili in uso ad allevatori, che a loro volta ne avevano ceduto la detenzione a soggetti non identificati. Dopo aver denunciato la realizzazione non autorizzata di opere edilizie e lo svolgimento di attività zootecnica di dubbia regolarità, il Comune aveva adottato nei loro confronti un’ordinanza di demolizione, nella parte in cui ordinava il ripristino dei luoghi e la demolizione degli immobili anche per la porzione realizzata prima del 1967.
I proprietari impugnavano l’atto deducendo la propria estraneità agli abusi, l’inerzia dell’Amministrazione a fronte delle richieste di collaborazione, la risalenza delle costruzioni a epoca anteriore alla normativa urbanistica e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si costituiva, richiamando l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e il carattere dovuto dell’ordine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso, muovendo dal carattere reale del provvedimento demolitorio. L’identità dell’autore dell’abuso e l’estraneità dell’attuale proprietario non rilevano: è sufficiente l’accertamento dell’abuso nella sua oggettività, quale violazione delle prescrizioni urbanistiche. Gli ordini di demolizione, infatti, “prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6494 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 4115 del 2022), applicandosi a chi si trovi in un rapporto tale con la res da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.
Quanto all’asserita inerzia amministrativa, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui il proprietario dell’area è corresponsabile “fino a prova contraria” e l’Amministrazione non ha obbligo di compiere accertamenti giuridici sui rapporti privatistici tra autore dell’abuso e proprietari, dovendo solo individuare il proprietario catastale. Nella specie i ricorrenti non hanno offerto prova né dell’estraneità, né di essersi prodigati per impedire l’abuso o rimediarvi, non risultando esercitate concrete iniziative giudiziarie di recupero del possesso.
Il Collegio affronta poi l’onere della prova sull’epoca di realizzazione. Spetta al privato dimostrare che l’opera risalga a epoca anteriore alla previsione di specifiche prescrizioni sullo ius aedificandi, trattandosi dell’unico soggetto in possesso di documenti e elementi probatori (Cons. Stato, sez. VI, n. 1391 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 6367 del 2018). Tale onere è pieno e non può essere assolto con un semplice principio di prova (C.G.A.R.S. n. 65 del 2017).
Nel caso concreto i ricorrenti non hanno dato dimostrazione della risalenza del nucleo principale a data anteriore al 1967. Non è sufficiente il sedicente rilievo aerofotogrammetrico, qualificabile al più come rappresentazione grafica priva di evidenza storica, né i rilievi catastali, che riportano comunque una data successiva (1979). Irrilevante è inoltre che parte delle opere sia stata realizzata da soggetti non identificati subentrati nella detenzione: il Consiglio di Stato ha precisato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5792 del 2014) che l’ordine resta legittimo qualora la costruzione, partita da un nucleo originario, abbia subito consistenti mutazioni e ampliamenti che avrebbero richiesto il permesso di costruire.
Infine, la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento non coglie nel segno. Accertato l’abuso, l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato (Cons. Stato, sez. II, n. 2051 del 2020; Cons. Stato, sez. II, n. 561 del 2020), sicché l’apporto partecipativo non avrebbe potuto avere alcuna influenza. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità dei fatti.
Nota della Redazione
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