Progetto di assorbimento e clausola sociale: esclusione legittima e soccorso istruttorio escluso (Cons. Stato n. 2877 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigente Codice dei contratti pubblici, il combinato disposto degli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36 del 2023 conferisce natura di requisito necessario dell’offerta all’impegno di stabilità occupazionale e alla indicazione delle concrete modalità con cui l’operatore intende attuarlo. Il documento illustrativo del cd. progetto di assorbimento, ove richiesto dalla lex specialis quale allegato obbligatorio dell’offerta economica, costituisce elemento intrinseco e strutturale della stessa, svolgendo funzione analoga all’indicazione dei costi di manodopera e degli oneri di sicurezza. La sua omissione integra una lacuna sostanziale dell’offerta e non un errore materiale, con conseguente legittimità dell’esclusione e insussistenza dei presupposti del soccorso istruttorio, che non può integrare il contenuto dell’offerta senza violare la parità dei concorrenti. La mera accettazione formale della clausola sociale e il possesso di certificazioni di responsabilità sociale di carattere generale non suppliscono alla mancanza del progetto.

Il Fatto

La società appellante impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui la stazione appaltante ne aveva disposto l’esclusione da una procedura per l’affidamento di servizi manutentivi, in ragione dell’omessa allegazione del progetto di assorbimento richiesto dal disciplinare come allegato obbligatorio dell’offerta economica, unitamente alla lex specialis nella parte in cui lo imponeva a pena di esclusione e vietava il soccorso istruttorio.

Il primo giudice respingeva il ricorso, ravvisando nella mancata allegazione una lacuna sostanziale dell’offerta e non un errore materiale sanabile. Avverso tale decisione la società proponeva appello, deducendo violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, asserita natura esecutiva dell’obbligo documentale e idoneità dell’impegno all’assorbimento integrale e della certificazione SA8000 a supplire all’omissione. Resistevano la stazione appaltante e la controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, escludendo la pertinenza del precedente di Sez. V n. 26 del 3 gennaio 2025: esso riguardava un appalto di lavori, privo di problemi di riassorbimento occupazionale, e un’ipotesi di dichiarazione incompleta ex art. 102 d.lgs. n. 36 del 2023. Nel caso in esame, appalto di servizi, il riassorbimento dei lavoratori è invece centrale.

La Corte ritiene più pertinente la ratio di Sez. V n. 2605 del 28 marzo 2025, espressiva di un principio normativo unitario degli artt. 11, 41, comma 14, 57 e 102 del Codice. La sola accettazione della clausola sociale non consente alla stazione appaltante di valutare la serietà dell’offerta, in assenza della esplicitazione delle concrete modalità attuative. Gli artt. 57 e 102 sono norme imperative inderogabili, e l’impegno alla stabilità occupazionale è qualificato come requisito necessario dell’offerta.

Il progetto illustrativo non è un mero adempimento procedurale: è elemento intrinseco e strutturale dell’offerta economica, assimilabile all’indicazione dei costi di manodopera e degli oneri di sicurezza, non integrabili ex post. Da ciò l’esclusione del soccorso istruttorio, che può precisare ma non integrare l’offerta, in ossequio al principio di parità dei concorrenti richiamato da Sez. V n. 8567 del 4 novembre 2025.

Il secondo motivo è rigettato: un impegno astratto all’assorbimento totale nulla dice sulla reale possibilità di esecuzione, e il documento formato ma mai depositato agli atti di gara non può essere valutato, neppure indiziariamente. Quanto al terzo motivo, la certificazione SA8000, non richiesta dalla legge di gara, attesta standard generali e non dimostra l’adempimento dello specifico obbligo di assorbimento. L’appello è dunque respinto, con compensazione integrale delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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