Silenzio-inadempimento e obbligo di concludere il PAUR entro termini perentori (TAR Sicilia n. 1315 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di autorizzazione unica regionale disciplinato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 deve essere concluso dall’amministrazione con provvedimento espresso entro i termini perentori ivi previsti. L’inerzia dell’amministrazione regionale integra un silenzio-inadempimento superabile con l’actio contra silentium degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., anche quando una conferenza di servizi si sia espressa favorevolmente ma il provvedimento finale non sia stato adottato. La natura discrezionale del potere non esime dall’obbligo di provvedere. In caso di perdurante inadempimento il giudice nomina un commissario ad acta per assicurare la conclusione del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza di V.I.A. ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, nell’ambito della procedura di P.A.U.R. ex art. 27-bis del medesimo decreto, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il Dipartimento dell’Energia e il Dipartimento dell’Ambiente sono rimasti inerti, sicché il procedimento non è stato concluso nei termini di legge.

La ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per l’obbligo di provvedere. Gli assessorati regionali si sono costituiti con memoria di mera forma; l’Assessorato dell’Energia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. In camera di consiglio il difensore ha rappresentato lo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria con esito favorevole al rilascio del PAUR, subordinata all’autorizzazione unica del Dipartimento dell’Energia, non ancora intervenuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio recente arresto (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1917 del 2023), secondo cui nella fattispecie è utilizzabile lo strumento dell’actio contra silentium per superare l’illegittima inerzia dell’amministrazione regionale, che non ha concluso il procedimento nonostante l’ampio lasso temporale trascorso dalla presentazione dell’istanza.

Il Tribunale rileva che il procedimento non può dirsi concluso neppure a seguito della conferenza di servizi indicata dal difensore, nonostante il decorso dei termini perentori previsti dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Non sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, il Collegio la ritiene infondata: sussiste la legittimazione dell’Assessorato dell’Energia, amministrazione chiamata a concludere il procedimento ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, che allo stato sembra costituire un arresto procedimentale ostativo del positivo esito dell’iter.

All’inadempimento delle amministrazioni regionali consegue l’obbligo di definire il procedimento con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ferma restando la natura discrezionale del potere in questione (richiamato TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1077/2023).

In caso di perdurante inadempimento, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di novanta giorni, ad assicurare la conclusione del procedimento, con riserva di liquidazione del compenso a carico degli assessorati resistenti. Il ricorso è pertanto accolto nei sensi indicati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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