SCIA in variante di CILA e poteri di autotutela comunale (Cons. Stato n. 2384 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA che costituisce mera variante di una CILA avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria non è diretta a conseguire un cambio di destinazione d’uso e resta neutra rispetto alla classificazione urbanistica dell’immobile. Il Comune che intenda annullarla in autotutela deve motivare in ordine ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, segnatamente sull’interesse pubblico concreto e sulla comparazione con l’affidamento del privato. Restano ferme le generali attribuzioni di vigilanza e controllo in materia edilizia ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 21, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, che non incontrano limiti temporali quando l’attività sia estranea all’ambito applicativo dello strumento segnalato. È infondata la censura di nullità della sentenza resa in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a., perché il contraddittorio è garantito dalla notifica del ricorso e dal termine del rito cautelare.
Il Fatto
La società proprietaria di un immobile destinato a struttura ricettiva presentava nel 2020 una CILA per interventi di manutenzione straordinaria ex art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001. I lavori venivano eseguiti senza alcun provvedimento inibitorio del Comune. In fase di completamento la società presentava una SCIA per lievi modifiche interne e delle finiture cromatiche dei prospetti, con diversa distribuzione degli spazi al piano seminterrato e al piano rialzato.
A lavori quasi ultimati il Comune annullava la SCIA e i relativi effetti. Il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, accoglieva il ricorso, rilevando il decorso del termine di trenta giorni per il potere inibitorio e l’assenza di motivazione sui presupposti dell’autotutela. Il Comune proponeva appello, deducendo l’invalidità della sentenza in forma semplificata e il contrasto dell’intervento con la destinazione urbanistica e con la disciplina sul mutamento d’uso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello, integrando la motivazione del primo giudice. Il primo motivo è infondato: la definizione in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a. è ammessa anche prima della scadenza dei termini di costituzione, perché il contraddittorio è assicurato dalla rituale notifica e dal termine di venti giorni previsto per il rito cautelare, convertibile in giudizio di merito. L’opportunità della sollecita decisione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non alla volontà delle parti.
I restanti motivi sono inammissibili per carenza di interesse, perché attribuiscono alla sentenza un contenuto diverso da quello ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione. La SCIA impugnata costituisce mera variante di una CILA del 2020 per manutenzione straordinaria, finalizzata a lievi modifiche interne e cromatiche: essa non mirava a un cambio di destinazione d’uso. Il tema della destinazione non assume quindi rilievo rispetto a lavori conservativi, neutrali sul piano della classificazione urbanistica.
La Sezione ribadisce che la SCIA produce gli effetti tipizzati solo se le attività avviate sono riconducibili alle fattispecie astratte per cui ne è ammesso l’uso. Quando lo strumento è impiegato fuori dal proprio ambito applicativo non opera il relativo regime, fondato sulla tempestività dell’intervento repressivo entro rigorosi limiti temporali, oltre i quali si consolida la posizione del segnalante (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5999/2021; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3509 del 2016). In tal caso restano integri i poteri di vigilanza ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, richiamati dall’art. 21, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, senza che si configuri un consolidamento né un esercizio di autotutela (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7563 del 2025).
Nel caso concreto, tuttavia, la società era legittimata a eseguire i lavori di conservazione, mentre la questione dell’utilizzo del compendio in conformità alla disciplina urbanistica resta distinta e affidata ai citati poteri di controllo. Rispetto al contenuto effettivo della SCIA, è dunque corretto il rilievo del primo giudice sull’omessa indicazione di ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare l’autotutela. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese del grado in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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