Natura pertinenziale della tettoia accertata con giudicato vincola il diniego di sanatoria (TAR Marche n. 25 del 18.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’annullamento di un’ordinanza di demolizione, con cui sia stata accertata la natura pertinenziale del manufatto e l’insussistenza dell’obbligo di permesso di costruire, vincola il Comune anche in sede di esame dell’istanza di accertamento di conformità. Il diniego di sanatoria che si fondi sugli stessi presupposti già smentiti dal giudice amministrativo è illegittimo per difetto di motivazione e violazione del giudicato. La circostanza che l’opera sia stata realizzata in assenza di titolo abilitativo non costituisce di per sé ragione ostativa al rilascio della sanatoria, poiché questa presuppone proprio l’esecuzione sine titulo o in difformità. Le ragioni addotte solo in giudizio, e non poste a base del provvedimento, non possono integrare la motivazione dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente ha realizzato una tettoia in legno lamellare nell’area pertinenziale della propria abitazione in zona storica. Il Comune aveva emanato una ordinanza di demolizione, annullata con sentenza del TAR passata in giudicato, che aveva riconosciuto al manufatto carattere pertinenziale e l’inutilità del permesso di costruire. Successivamente il ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, che il Comune ha respinto.
Il diniego si fonda su tre assunti: la tettoia sarebbe nuova costruzione soggetta a permesso di costruire; non potrebbe essere considerata pertinenza per l’aumento volumetrico superiore al 20%; sarebbe in contrasto con le norme tecniche di attuazione del PRG. Il ricorrente impugna il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Marche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che le ragioni poste a base del diniego coincidono sostanzialmente con quelle dell’ordinanza di demolizione già annullata. La sentenza n. 584/2013, passata in giudicato, aveva accertato che la tettoia ha carattere pertinenziale, essendo destinata al servizio dell’abitazione con funzione oggettivamente strumentale alle esigenze dell’edificio principale, e che per la sua realizzazione non necessita il permesso di costruire.
Da tale accertamento il TAR deduce che vengono meno i presupposti del diniego di sanatoria. La qualificazione del manufatto come nuova costruzione e l’esclusione della pertinenzialità sono state definitivamente smentite dal giudicato, che fa stato tra le parti.
Il Collegio esamina poi la difesa del Comune, che nella memoria ha sostenuto la possibile necessità di un diverso titolo edilizio. L’argomentazione è inammissibile come integrazione postuma: essa non è stata posta a motivo del provvedimento impugnato e non può essere recuperata in giudizio per sostenere la legittimità dell’atto.
Il TAR aggiunge un principio autonomo: la mancanza di titolo edilizio non costituisce di per sé ragione ostativa alla sanatoria, poiché l’accertamento di conformità presuppone proprio che l’opera sia stata realizzata in assenza di titolo ovvero in difformità dallo stesso.
Il ricorso è quindi accolto con annullamento degli atti impugnati. Le spese processuali sono compensate tra le parti per giusti motivi.
Nota della Redazione
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