Previdenza complementare: nessun obbligo autonomo di provvedere per l’amministrazione (TAR Calabria n. 1405 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mancata attuazione della previdenza complementare per il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, i dipendenti destinatari dell’attività negoziale collettiva non vantano alcun diritto soggettivo all’istituzione delle forme pensionistiche integrative, né un interesse legittimo pretensivo azionabile in sede giurisdizionale. Essi sono titolari di un interesse solo finale, indiretto e riflesso, la cui cura appartiene in via esclusiva alle organizzazioni sindacali e agli organismi di rappresentanza. Ne deriva che le amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere in assenza della definizione della materia in sede di contrattazione collettiva o di concertazione. La domanda risarcitoria fondata sulla pretesa antigiuridicità di tale condotta è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva, restando esclusa l’emersione di un danno ingiusto risarcibile. Ove il ricorrente sia ancora in servizio, difetta altresì l’interesse a ricorrere, non essendosi ancora concretizzato il pregiudizio lamentato.
Il Fatto
Un dipendente del Ministero dell’Interno, in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con qualifica di vigile del fuoco esperto, ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente derivante dalla mancata attuazione della previdenza complementare. Secondo la prospettazione del ricorrente, il sistema contributivo avrebbe determinato uno scarto tra i contributi versati e la pensione erogata, aggravato dall’assenza di una norma di previdenza integrativa e dalla mancata deducibilità fiscale.
L’INPS si è costituito eccependo l’incompetenza territoriale, il difetto di legittimazione passiva, la carenza di interesse, l’irricevibilità per decadenza e la prescrizione. Il Ministero dell’Interno non si è costituito, nonostante l’accertata ritualità della notifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla tassonomia delle questioni tracciata dall’Adunanza Plenaria n. 5/2015. Afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando Cass. civ., Sez. Un., n. 22807 del 2020, secondo cui la domanda risarcitoria per mancata attuazione della previdenza complementare attiene al rapporto di pubblico impiego e non al trattamento pensionistico a carico dello Stato. Accerta poi la competenza territoriale del Tribunale adito, risultando il ricorrente in servizio presso la sede di Crotone.
Nel merito, il TAR dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, estromettendolo dal giudizio. L’Istituto, nell’inerzia delle amministrazioni, non può modificare unilateralmente i meccanismi di computo delle prestazioni previdenziali, come chiarito da Cons. Stato n. 3074/2023; né nei suoi confronti è stata formulata alcuna domanda.
Il nucleo argomentativo riguarda la legittimazione attiva. La giurisprudenza maggioritaria — richiamata attraverso Cons. Stato n. 2593 del 2022 e le sentenze del TAR Lazio nn. 14304/2022, 9846/2022, 6952/2022 e 2207/2023 — esclude che il dipendente sia titolare di una posizione tutelabile. Il sistema della previdenza complementare è integralmente rimesso alla negoziazione e alla concertazione, con la conseguenza che le amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere e non sono previsti termini per l’attuazione.
Il Collegio richiama anche C.G.A.R.S. n. 757 del 2024, che ha precisato come la sentenza delle Sezioni Unite n. 22807/2020, chiamata a risolvere un conflitto negativo di giurisdizione, non abbia affatto riconosciuto un diritto al risarcimento, essendosi limitata a individuare il giudice competente. I dipendenti vantano quindi solo un interesse finale, indiretto e riflesso, non un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile. Non emerge alcun danno ingiusto risarcibile.
In via ulteriore, il TAR rileva il difetto di interesse a ricorrere. Il ricorrente è ancora in servizio, sicché il pregiudizio lamentato è solo futuro e ipotetico, destinato a venire in rilievo, semmai, al momento del congedo. Il ricorso è pertanto inammissibile sotto entrambi i profili. Il Collegio compensa parzialmente le spese, ponendo a carico del ricorrente quelle sopportate dall’INPS, liquidate in euro 2.000,00, e nulla disponendo nei confronti del Ministero non costituito.
Nota della Redazione
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