Visita medica reiterata illegittima se il primo decreto è sospeso (TAR Lazio n. 172 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di giustificazione, il provvedimento prefettizio che ordina la sottoposizione a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, cod. strada quando esso è meramente reiterativo di un precedente decreto di sospensione della patente, adottato sul medesimo sostrato fattuale e già sospeso in via cautelare da altra autorità giudiziaria. L’accertamento di positività agli oppiacei, rivelatosi verosimilmente dovuto alla morfina somministrata in via terapeutica nel corso del soccorso, non giustifica il primo decreto e, a maggior ragione, quello successivo che ne riproduce il contenuto. Il giudice amministrativo annulla l’atto e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, a seguito di un grave incidente stradale con il proprio motoveicolo, veniva soccorso e trasportato in eliambulanza presso una struttura ospedaliera, ove veniva ricoverato con prognosi di quaranta giorni. Nel corso degli accertamenti, gli agenti della Polizia Stradale richiedevano alla struttura i riscontri clinici sullo stato psicofisico del conducente; da tali esami emergeva una positività agli oppiacei.

Sulla base del relativo rapporto, la Prefettura sospendeva la patente di guida per due anni e ordinava la visita medica dinanzi alla Commissione Medica Locale ai sensi dell’art. 119, comma 4, cod. strada. Avverso tale decreto il ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, nel cui ambito la CTU riteneva verosimile che la positività fosse compatibile con la somministrazione di morfina avvenuta in eliambulanza, in un momento anteriore al ricovero. Il Giudice di Pace sospendeva il provvedimento e la patente veniva riconsegnata. Nelle more, la Prefettura emanava un nuovo provvedimento che reiterava l’ordine di sottoposizione a visita medica, impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento impugnato richiama espressamente il precedente decreto prefettizio di sospensione della patente, adottato in esito agli accertamenti eseguiti presso la struttura di ricovero in occasione dell’incidente e già sospeso in via cautelare nel procedimento pendente davanti al Giudice di Pace. Si tratta, dunque, del medesimo sostrato fattuale.

La decisione si fonda sulle risultanze della CTU svolta in quel giudizio, dalle quali emerge come altamente verosimile la compatibilità dell’accertato stato di assunzione di sostanze stupefacenti, anteriore al ricovero, con la somministrazione di morfina occorsa in eliambulanza. Tale dato assume rilievo decisivo: se non appare giustificato il primo decreto di sospensione, a maggior ragione risulta privo di giustificazione quello impugnato in questa sede.

Il TAR qualifica l’atto come in tutta evidenza reiterativo del primo e ne trae la conseguenza dell’accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento. Sul piano delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza, liquidando in favore del ricorrente la somma di euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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