Finanziamenti Covid garantiti dallo Stato e giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 23 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I finanziamenti erogati dalle banche alle imprese con garanzia pubblica a prima richiesta, ai sensi del d.l. n. 23/2020, convertito in legge n. 40/2020, costituiscono finanziamenti pubblici. L’operazione, nella sua unitarietà, realizza un Programma statale di ripresa economica e instaura un rapporto di servizio tra impresa beneficiaria e Stato, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Il danno erariale non si identifica con la sola eventuale escussione della garanzia, ma nel vulnus arrecato al Programma, suscettibile di valutazione economica e liquidabile equitativamente. La falsa autocertificazione dei requisiti di accesso integra danno “genetico”; lo sviamento delle somme dai fini vincolati integra danno “funzionale”.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di un’impresa individuale chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per aver illecitamente percepito un finanziamento garantito dallo Stato a valere sul Fondo centrale di garanzia per le PMI. Secondo l’accusa, il convenuto avrebbe autocertificato un reddito non veritiero, anteponendo un “6” al reale importo dichiarato, ottenendo così un prestito di importo superiore a quello spettante.

La segnalazione proveniva dalla Guardia di Finanza. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito. La Procura ha sostenuto la giurisdizione contabile in virtù del rapporto di servizio tra percettore e Stato garante, individuando il danno nella frustrazione del Programma pubblico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo europeo e nazionale. La garanzia pubblica a copertura integrale dei prestiti, concessa automaticamente e senza valutazione del merito creditizio, solleva la banca da ogni rischio di insolvenza. L’intera operazione assume quindi carattere pubblicistico, pur costruita nelle forme del collegamento negoziale tra mutuo di scopo e garanzia legale.

La Corte richiama l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. La Cass. civ. sez. I n. 6508 del 9 marzo 2020 ha valorizzato il “più ampio disegno unitario” di sostegno pubblico. La Cass. pen. sez. VI n. 2125/2022 e la Cass. pen. sez. VI n. 28416/2022 hanno qualificato la garanzia come finanziamento pubblico, con rischio dello Stato omologo alla consegna diretta del denaro. Superata la lettura atomistica della Cass. pen. sez. VI n. 22119/2021.

Anche la giurisprudenza contabile si è uniformata, riconoscendo il rapporto di servizio in senso lato (Corte dei conti, sez. Liguria, sentt. nn. 67 e 70/2023; sez. Marche, n. 18/2023). Il Collegio supera espressamente l’isolata pronuncia di questa Sezione (sent. n. 179/2023) e afferma la propria giurisdizione, in linea con Cass. Sez. Un. n. 1994 del 24 gennaio 2022 e Cass. Sez. Un. n. 15490/2020.

Quanto al danno, il Collegio ne individua l’oggetto nel vulnus al Programma di ripresa, valutabile economicamente in termini di “minore apporto alla ripresa”. La quantificazione avviene equitativamente ex art. 1226 cod. civ., assumendo come criterio minimo l’importo del finanziamento erogato, non potendo il giudice supplire alle inerzie probatorie della parte attrice. L’eventuale pagamento dei ratei restitutori rileva in sede esecutiva ai fini dello scomputo.

Nel merito, la Corte accerta la responsabilità del convenuto, che ha consapevolmente dichiarato falsi requisiti e non ha svolto attività d’impresa. Accoglie la domanda e condanna al pagamento di € 15.000,00 in favore del MIMIT, oltre rivalutazione e interessi legali, con spese a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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