Organico illegittimo per travisamento iscritti e limite classi con disabili (TAR Lazio n. 970 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’ufficio scolastico territoriale determina l’organico di diritto è illegittimo per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quando forma le classi su un numero di alunni diverso da quello effettivamente iscritto. La classe iniziale nella quale è inserito un alunno con disabilità non può superare i 20 alunni, salva motivazione espressa sul superamento del limite e comunque entro lo scostamento del 10 per cento. Il fonogramma con cui si dispone il trasferimento d’ufficio di alunni non individuati, senza criteri di selezione né fondamento normativo del potere, è atto endoprocedimentale privo di portata provvedimentale e non sana l’errore nei presupposti. All’annullamento segue l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sul numero reale degli iscritti e sulla concreta presenza degli alunni disabili.

Il Fatto

I ricorrenti, genitori di minori iscritti per l’anno scolastico 2026/2027 alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di un plesso della provincia di Frosinone, impugnano il prospetto con cui l’ATP ha determinato l’organico di diritto, nella parte in cui prevede una sola classe di 20 alunni anziché due classi da 12.

Il dirigente scolastico aveva comunicato 24 nuovi iscritti, di cui tre con disabilità certificata, chiedendo la formazione di due classi prime. Dopo la pubblicazione del prospetto, lo stesso dirigente aveva segnalato un errore materiale del sistema, rappresentando 26 alunni effettivi. A fronte della richiesta di rettifica, l’ufficio trasmetteva un fonogramma con cui disponeva il trasferimento d’ufficio di quattro alunni presso altro Comune. Di qui il ricorso, articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, per la loro connessione, e li ritiene fondati. Il quadro normativo di riferimento è il d.P.R. n. 81/2009: l’art. 4 consente di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe nella misura non superiore al 10 per cento; l’art. 5, comma 2 prevede che le classi iniziali che accolgono alunni con disabilità siano costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.

Dalla documentazione emerge che il prospetto prevede una classe di 20 alunni, mentre sono incontestati e documentali il numero di iscritti pari a 24 e la presenza di tre alunni con disabilità e due con DSA. Il dirigente scolastico aveva più volte chiesto la rettifica della consistenza numerica proprio in vista della formazione di due classi.

Il provvedimento è pertanto illegittimo per difetto di istruttoria e grave travisamento dei fatti: esso forma una sola classe di 20 alunni senza considerare i 24 regolarmente iscritti. Il fonogramma con cui l’ufficio ha manifestato l’intendimento di trasferire quattro alunni non è idoneo a sanare l’errore, perché costituisce mero atto endoprocedimentale privo di carattere provvedimentale: non individua gli alunni da trasferire, non specifica i criteri di selezione né il fondamento normativo del potere esercitato. Esso non è impugnabile per difetto di portata lesiva.

Il Collegio ribadisce che la classe iniziale con un alunno disabile non può superare i 20 alunni, salva motivazione espressa sul superamento e comunque entro il limite dello scostamento del 10 per cento. Poiché la classe è formata da 24 alunni, essa eccede senza alcuna idonea motivazione il limite legale.

Il ricorso è accolto e l’atto impugnato annullato. L’Amministrazione deve rideterminarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione, considerando il numero effettivo degli iscritti e la presenza dei tre alunni disabili. Il Ministero è condannato alle spese per euro 1.500,00; compensazione quanto al Comune interveniente, patrocinato dallo stesso difensore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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