Ottemperanza al giudicato civile e poteri del giudice amministrativo (TAR Piemonte n. 288 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e di pagare le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, oltre interessi legali. Ricorrono i presupposti processuali quando la sentenza è attestata conforme all’originale ai sensi del art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, ed è stata notificata presso il domicilio reale dell’Amministrazione, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta. Il compenso del commissario, dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. L’accertata serialità dell’inerzia giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei conti.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per l’importo di euro 538,67. Il titolo, pubblicato il 22.10.2024 e notificato l’08.11.2024, era passato in giudicato.

Decorso inutilmente il termine di legge, la parte ha proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo per ottenere l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, con la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, d.lgs. n. 149/2022, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva. La notificazione è stata effettuata a mezzo PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione.

Inoltre, alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.

Pertanto il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega.

Quanto al compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso deve ritenersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.

Infine, il Collegio rileva che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne rimaste inottemperate. Dispone quindi l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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