Organismi di ricerca esentati dall’obbligo di unità operativa in Molise (TAR Molise n. 316 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici, l’obbligo di allocare un’unità operativa sul territorio della Regione Molise, prescritto dalla lex specialis di un Avviso pubblico, grava esclusivamente sulle imprese appartenenti all’aggregazione, e non anche sugli organismi di ricerca. La distinzione tra le due categorie di soggetti è netta: il comma 1 dell’art. 4 dell’Avviso annovera tra i beneficiari le aggregazioni, di talché l’obbligo riferito ai “beneficiari di cui al comma precedente” va inteso come riguardante l’aggregazione nel suo insieme e non i suoi componenti interni qualificati come organismi di ricerca. L’eventuale svolgimento di un’attività economica da parte dell’organismo di ricerca non ne fa venir meno lo status, non essendo prevista alcuna conseguenza sul piano dell’allocazione di una sede operativa. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento di annullamento dell’ammissione alle agevolazioni e di revoca del contributo fondato sulla supposta insussistenza originaria di tale requisito.

Il Fatto

La società ricorrente, capofila di un’A.T.S. costituita con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, aveva ottenuto l’ammissione alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico regionale nell’ambito del POR FESR FSE 2014-2020, Azione 1.1.1, con concessione di un contributo a fondo perduto.

A seguito di una nota del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, la Regione Molise adottava una determinazione dirigenziale con cui annullava l’ammissione e revocava il contributo. La ragione addotta era la mancanza, in capo al partner universitario, di una propria unità locale nella Regione Molise e la sua omessa apertura successiva, in pretesa aderenza all’art. 4, commi 2 e 3, dell’Avviso. La società impugnava gli atti davanti al TAR Molise, che in fase cautelare accoglieva l’istanza con l’ordinanza n. 46/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale. Il provvedimento impugnato si sostanzia in un atto di autotutela fondato sulla pretesa insussistenza originaria dei requisiti di ammissibilità: la posizione del beneficiario è dunque di interesse legittimo. Richiamando l’orientamento della Corte regolatrice (Cassazione civile sez. un., 10/11/2020, n. 25213, e C.d.S., VII, 19 gennaio 2023, n. 664), il Tribunale distingue le controversie devolute al giudice amministrativo, riguardanti l’annullamento o la revoca per vizi di legittimità o contrasto con l’interesse pubblico, da quelle spettanti al giudice ordinario, relative alla concreta erogazione o al ritiro per inadempimento degli obblighi. L’eccezione è quindi disattesa.

Nel merito, il ricorso è fondato per ragioni sostanziali riconducibili all’erroneità dell’interpretazione regionale della lex specialis, censurabilità già anticipata in sede cautelare con l’ordinanza n. 46/2024. L’art. 4, comma 1, dell’Avviso distingueva espressamente le “imprese” dagli “organismi di ricerca“, e il comma 3 prescriveva che “tutte le imprese appartenenti all’aggregazione” dovessero dimostrare il possesso di un’unità operativa in Molise. La previsione era dunque dettata a carico delle sole imprese.

Quanto all’art. 2, comma 1, lett. b), la definizione di organismo di ricerca non precludeva a tali entità, pur rimanendo tali, di svolgere anche un’attività economica: a tale eventualità l’Avviso annetteva la sola necessità di una contabilità separata, senza alcuna conseguenza sull’allocazione della sede operativa. L’obbligo di unità operativa restava così regolato dal solo art. 4.3, dettato per le imprese.

Il Collegio precisa poi che l’obbligo in questione, nel comma 2 dell’art. 4, era intestato ai “beneficiari di cui al comma precedente”: per necessaria coerenza testuale esso andava riferito alle aggregazioni candidate nel loro insieme, e non ai componenti interni aventi la peculiare natura di organismi di ricerca. Nemmeno le previsioni dell’art. 7, commi 2 e 14, potevano essere lette in senso difforme dall’esonero degli O.d.r.. Nel concreto, l’aggregazione disponeva già, nella Regione, della sede della propria società capofila.

Per le radicali ragioni di invalidità esposte, i provvedimenti impugnati sono annullati, restando assorbite le ulteriori doglianze di natura formale e procedimentale. Il ricorso è accolto, con condanna delle Amministrazioni intimate in solido alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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