Oscuramento offerta tecnica e congruità: improcedibile l’azione ex art. 116 c.p.a. (TAR Campania n. 2871 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’azione di accertamento del diritto di accesso agli atti di gara, proposta avverso l’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la stazione appaltante, nelle more del giudizio, ostenda integralmente l’offerta, spostando l’interesse del ricorrente sui profili valutativi della stessa. Il giudizio di congruità dell’offerta integra un tipico esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’errore di fatto, della manifesta illogicità e del travisamento; ove di segno positivo, la relativa motivazione può essere resa per relationem alle giustificazioni analiticamente prodotte dall’operatore. In applicazione del principio della ragione più liquida, respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla procedura aperta indetta da una Azienda di mobilità per l’affidamento di servizi fiduciari e di portierato, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e inversione procedimentale. All’esito delle operazioni, risultava aggiudicataria una seconda classificata, dopo l’esclusione del primo graduato per anomalia dell’offerta.

La ricorrente, collocatasi terza, ha impugnato l’aggiudicazione e il parziale diniego opposto alla propria istanza di accesso, avendo ricevuto l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in versione integralmente oscurata quanto ai criteri qualitativi di maggior peso. Ha censurato, poi, con motivi aggiunti, la presunta incongruità dell’offerta per sottostima del costo della manodopera. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto l’improcedibilità del primo motivo. Nella pendenza del giudizio la stazione appaltante, ritenute non convincenti le argomentazioni a sostegno del diniego di ostensione, ha trasmesso l’offerta tecnica integrale, privata degli oscuramenti. L’interesse della ricorrente si è dunque spostato sui profili valutativi, con conseguente carenza di interesse sull’azione ex art. 116 c.p.a. e art. 36 d.lgs. n. 36/2023.

Quanto all’obbligo di assunzione dei disabili ex legge n. 68/1999, la censura è infondata. La Sezione richiama un proprio precedente su vicenda sovrapponibile, confermato in appello, secondo cui rileva, ai fini della legittima partecipazione, la sola autocertificazione circa il possesso del requisito. La dichiarazione è suscettibile di soccorso istruttorio, afferendo ai requisiti generali e non all’offerta. Disposta apposita istruttoria, la verifica ha confermato una base di computo inferiore alle quindici unità e la presenza di lavoratori disabili in organico, con punteggio premiale legittimamente riconosciuto.

Sui motivi aggiunti, il Collegio ribadisce che la valutazione di congruità rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, non sindacabile nel merito se non per manifesta illogicità o travisamento. Il procedimento non ha carattere sanzionatorio e non ricerca singole inesattezze, ma accerta l’attendibilità complessiva dell’offerta. La motivazione positiva ben può essere operata per relationem alle giustificazioni, ancor più quando dettagliate.

Nel merito, la presunta sottostima del minimale contributivo muove da un errore metodologico, parametrando il minimale sulla sola paga base anziché sulla retribuzione giornaliera complessiva. Quanto al costo del personale, gli scostamenti dalle tabelle ministeriali non risultano eccessivi né palesemente ingiustificati, restando salve le retribuzioni contrattuali. La commissione ha dunque legittimamente concluso per la congruità.

In applicazione della ragione più liquida, respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conservando l’aggiudicataria il bene della vita conseguito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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