Oscuramento dell’offerta tecnica e onere di motivazione sulla segretezza industriale (TAR Marche n. 1262 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il richiamo al know how aziendale o a generiche esigenze di riservatezza non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso del concorrente. La stazione appaltante deve verificare in concreto la sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, individuando informazioni specifiche, suscettibili di sfruttamento economico e idonee a garantire un vantaggio concorrenziale, e deve esplicitare le ragioni del bilanciamento con le esigenze difensive dell’istante. Il mero recepimento della richiesta di oscuramento integra carenza motivazionale e determina l’annullamento della decisione, con riesame nei termini indicati dal giudice. Il termine di impugnazione della decisione di oscuramento decorre, per l’aggiudicatario, solo dalla notificazione del ricorso avverso l’aggiudicazione, mancando prima una lesione attuale.

Il Fatto

Una società affidataria di un servizio informativo per la gestione del servizio idrico integrato indice una procedura aperta sopra soglia, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipano due operatori. Alla ricorrente sono attribuiti 82,912 punti, alla controinteressata 77,953. L’aggiudicazione è disposta in favore della ricorrente e, con la stessa comunicazione, l’amministrazione accoglie la richiesta di oscuramento della relazione tecnica della non aggiudicataria, consentendone l’ostensione solo parziale.

La non aggiudicataria impugna l’aggiudicazione. A quel punto la ricorrente chiede l’ostensione integrale della relazione tecnica avversaria e impugna la decisione di oscuramento, assumendo che il proprio interesse conoscitivo sia sorto solo con la proposizione del ricorso. L’amministrazione eccepisce la genericità delle esigenze difensive e deposita in giudizio la dichiarazione di riservatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per tardività. La ricorrente ammette che il termine di dieci giorni era decorso al momento del ricorso. Il Tribunale ritiene però di dare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e distingue due ipotesi: chi contesta il rigetto dell’oscuramento della propria offerta ha interesse immediato; chi vuole accedere alle parti oscurate delle offerte altrui matura l’interesse solo con la notificazione del ricorso avverso l’aggiudicazione. Richiama in proposito Cons. Stato Sez. VI n. 5343 del 2026, secondo cui l’aggiudicatario è titolare di un interesse legittimo oppositivo alla conservazione del bene attribuito e non ha interesse a impugnare l’oscuramento delle offerte altrui in assenza di lesione attuale. Il ricorso è quindi tempestivo.

Nel merito, il Collegio conferma l’orientamento già espresso dal Tribunale secondo cui gli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023 spostano il punto di equilibrio verso la maggiore ostensibilità. Solo le informazioni che rispondano a effettive esigenze di segretezza e di rilevanza economica, protette con misure ragionevolmente adeguate, possono essere sottratte all’accesso. Non ogni parte dell’offerta tecnica costituisce segreto: rilevano solo elaborazioni specialistiche in grado di differenziare il valore del servizio a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza.

La richiesta di oscuramento si fondava su due asserzioni generiche: la qualificazione dell’intera busta tecnica come know how e l’asserito pregiudizio economico da conoscenza dei riferimenti commerciali. Il Tribunale rileva che la richiesta non è stata resa disponibile insieme alla decisione e che, in ogni caso, l’atto impugnato non è conforme agli standard motivazionali richiesti. L’amministrazione si è limitata a recepire l’istanza senza esplicitare le ragioni della scelta. La seconda parte della motivazione, inoltre, riguarda l’offerta economica, senza chiarire se i documenti menzionati rientrino nella relazione tecnica.

Ne deriva una carenza motivazionale che impedisce di ricostruire l’istruttoria e di verificare il bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa, in contrasto con le garanzie di trasparenza e di tutela giurisdizionale effettiva. Il Collegio richiama la definizione dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, che esige segretezza, rilevanza economica e misure di protezione adeguate, e la giurisprudenza amministrativa sul carattere specialistico delle elaborazioni tutelabili. In difetto di comprovati caratteri di segretezza oggettiva, la trasparenza delle gare prevale sul know how dei concorrenti. Non rileva il richiamo all’indispensabilità, che opera solo a fronte di dichiarazione motivata e comprovata.

Il ricorso è accolto, con annullamento della comunicazione nella parte relativa all’oscuramento. L’amministrazione deve rivalutare entro cinque giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, applicando rigorosamente i principi enunciati; per le sole parti che superino la verifica procederà al bilanciamento ai sensi dell’art. 35, comma 5, mentre le restanti andranno messe a disposizione della ricorrente. Le spese sono compensate per i profili di novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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