Ordinanza contingibile e urgente su elettrosmog annullata per difetto di motivazione sull’urgenza (TAR Marche n. 379 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che adotta un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per ridurre i livelli di campo elettromagnetico deve esplicitare le ragioni dell’urgenza e non può omettere il confronto partecipativo con le emittenti interessate quando l’urgenza non sia effettiva. L’urgenza non sussiste quando tra la conclusione delle misurazioni e l’adozione del provvedimento trascorra un lasso di tempo significativo e la stessa amministrazione ne sospenda poi gli effetti per aprire un tavolo tecnico. Il vizio di incompetenza va esaminato per primo, ma è infondato quando il Sindaco eserciti i poteri extra ordinem riconosciutigli dall’ordinamento. Il giudice che riscontri l’illegittimità per difetto di istruttoria e di garanzie partecipative annulla l’atto nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Il Fatto
Alcune società emittenti radiofoniche, titolari di impianti di irradiazione installati in località Forte Montagnolo nel Comune di Ancona, impugnavano l’ordinanza sindacale con cui era stato loro ingiunto di attuare gli interventi necessari per ridurre a conformità i livelli di campo elettrico. Il provvedimento trovava fondamento negli accertamenti tecnici eseguiti dall’ARPAM presso alcune abitazioni vicine, dai quali era emerso il superamento del valore di attenzione e del limite di esposizione previsti dal DPCM 8/7/2003.
Le ricorrenti censuravano la violazione delle garanzie partecipative, le carenze istruttorie della relazione tecnica presupposta, l’incompetenza del Comune e l’irragionevolezza del provvedimento rispetto ai diritti di impresa e di manifestazione del pensiero. Il Comune e l’ARPAM resistevano, eccependo l’inutilizzabilità della relazione e l’estromissione dell’Agenzia per carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respingeva le eccezioni in rito. Quanto alla relazione tecnica ARPAM, la riteneva utilizzabile perché il provvedimento la includeva tra gli atti impugnati e le ricorrenti vi avevano rivolto specifiche censure, dimostrando di conoscerla. Quanto all’estromissione dell’ARPAM, osservava che la relazione costituisce il presupposto tecnico su cui si fonda l’ordinanza comunale, della quale forma parte integrante. L’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse era parimenti disattesa, poiché l’ordinanza continuava a esplicare efficacia per effetto di successivi provvedimenti comunali oggetto di ricorsi pendenti.
Passando al merito, il Tribunale esaminava prioritariamente il motivo di incompetenza, in ossequio al principio secondo cui il riscontro di tale vizio impone l’annullamento dell’atto senza scrutinio degli ulteriori motivi, per non violare l’art. 34, comma 2, del c.p.a. La censura era però infondata: il Sindaco aveva esercitato i poteri extra ordinem degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, espressamente richiamati nel provvedimento, il che escludeva anche la rilevanza del motivo sull’omesso regolamento ex legge n. 36/2001.
Il Collegio accoglieva invece il primo motivo, in correlazione con il secondo, relativo alla violazione delle garanzie partecipative e alle carenze istruttorie. Se in linea di principio l’urgenza può legittimare l’omessa applicazione del contraddittorio, nel caso concreto mancavano ragioni così stringenti da escludere ogni confronto tecnico con le emittenti. L’ordinanza si limitava a richiamare “ragioni di estrema urgenza” senza specificarle, e tali ragioni non emergevano neppure dalla relazione ARPAM.
La tempistica contraddiceva l’urgenza: le misurazioni erano state eseguite tra il 19/11/2008 e il 22/12/2008, la relazione era stata conclusa il 19/3/2009 e l’ordinanza adottata il 29/6/2009, con un ritardo di circa sei mesi. L’assenza di urgenza era confermata dalle successive ordinanze sindacali di sospensione, adottate per aprire un tavolo tecnico finalizzato a un progetto condiviso, il che dimostrava l’utilità del confronto partecipativo con oltre quaranta emittenti.
Il quinto motivo, concernente l’irragionevolezza e l’omessa valutazione dei diritti di impresa e di manifestazione del pensiero, era infondato: tali diritti vanno esercitati nel rispetto della disciplina di settore e del principio costituzionale di tutela della salute. Il ricorso era pertanto accolto con annullamento dell’ordinanza nei limiti dell’interesse delle ricorrenti e compensazione delle spese, salva la ripetizione del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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