Sopravvenuta improcedibilità per difetto di interesse nelle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 2006 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, fatta valere dalla parte ricorrente e riconosciuta dalla controparte, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto sopravvenuto di interesse. La declaratoria prescinde dall’esame del merito e investe l’intero thema decidendum, anche quando la causa abbia ad oggetto provvedimenti di differimento dei termini di scadenza di concessioni demaniali marittime. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia, integrando un’ipotesi di soccombenza sostanziale reciproca o di ragioni oggettive di equità.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune resistente aveva rideterminato e poi differito i termini di scadenza delle concessioni, dapprima al 31 dicembre 2023 e successivamente al 30 settembre 2027, in applicazione della legge n. 118/2022 e delle sue modifiche. Con il ricorso introduttivo e con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ha chiesto l’accertamento della qualificazione del rapporto come pluriennale a durata indefinita, la disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile con il diritto dell’Unione e la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con rinnovo automatico.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato dichiarazioni convergenti: la ricorrente ha evidenziato il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese; la difesa del Comune ha preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese. La causa è giunta all’udienza pubblica del 15 ottobre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha versato in atti una dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia. La difesa del Comune resistente ha a sua volta preso atto, con dichiarazione versata in atti, della sopravvenuta improcedibilità.
Alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, il Tribunale considera venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne deriva la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, secondo il consolidato orientamento processuale che ravvisa nella carenza sopravvenuta di interesse una ragione di improcedibilità che preclude l’esame del merito.
Il Collegio non procede quindi all’esame delle complesse questioni di diritto unionale e costituzionale prospettate, né delle domande di accertamento e condanna formulate in via principale e subordinata, tra cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale. La sopravvenuta improcedibilità assorbe ogni altra censura.
Quanto alle spese, il Tribunale ritiene di disporne la compensazione, stante la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.
Il dispositivo dichiara improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.