Oscurabilità dell’offerta tecnica solo con prova analitica del segreto commerciale (TAR Veneto n. 1800 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica costituisce eccezione alla regola della piena ostensibilità e va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi. Il concetto di segreto tecnico o commerciale richiamato dall’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 va mutuato dall’art. 98, comma 1, d.lgs. n. 30/2005: occorre che le informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto tali e siano assistite da misure adeguate a mantenerle riservate. L’onere di individuare in modo puntuale le singole informazioni da oscurare e di comprovarne la natura riservata grava sull’operatore economico, non sulla stazione appaltante né sul giudice. È inammissibile una richiesta di oscuramento formulata per categorie di informazioni e per interi paragrafi dell’offerta. La certificazione del sistema qualità aziendale non integra, di per sé, misura idonea alla secretazione.

Il Fatto

La ricorrente, società cooperativa sociale, partecipava alla gara europea indetta dalla Provincia di Treviso quale Stazione Unica Appaltante per il servizio di asilo nido presso i Comuni aderenti, risultando aggiudicataria del lotto relativo a uno dei Comuni. In sede di offerta presentava, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 36/2023, una dichiarazione di riservatezza su alcune parti della relazione tecnica, ritenute espressive del proprio know-how, producendo una versione parzialmente oscurata.

La SUA respingeva l’istanza con provvedimento del 3 luglio 2026, ravvisando l’insussistenza dei presupposti dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005. La società impugnava il diniego chiedendo l’accertamento del diritto all’oscuramento e l’obbligo per l’amministrazione di esibire la documentazione previa eliminazione delle informazioni riservate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati, applicando il principio della ragione più liquida richiamato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2015, stante l’infondatezza nel merito.

Il percorso argomentativo muove dalla natura tipica e tassativa delle ipotesi di esclusione dall’accesso, in coerenza con i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza. Il Collegio richiama l’art. 55, par. 2 e 3, direttiva 2014/24 e la giurisprudenza eurounitaria (CGUE, C-686/24; CGUE, C-54/21, Antea Polska; CGUE, C-927/19), da cui ricava che l’amministrazione non è vincolata dalla semplice affermazione di riservatezza dell’operatore.

Quanto alla nozione di segreto commerciale, il TAR richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 10036 del 2025 e la pronuncia penale Cass. pen., Sez. V, n. 16975 del 2020: il know-how tutelabile è patrimonio di conoscenze frutto di esperienze e ricerca, capace di assicurare un vantaggio competitivo. Occorre un aspetto oggettivo, non bastando il generico rischio di divulgazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 6280 del 2025).

Nel caso concreto la ricorrente ha chiesto l’oscuramento di interi paragrafi motivando per categorie di informazioni, senza precisare le ragioni della riservatezza delle specifiche soluzioni. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Roma, n. 7959 del 2026, che esclude l’accoglibilità di una richiesta “sintetica e globale”. Le valutazioni della Provincia non presentano profili di irragionevolezza: il progetto pedagogico, i servizi migliorativi e le attività di continuità rientrano nell’ordinaria gestione del servizio. Le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI 11034:2023 non assicurano la secretazione. Quanto ai dati curriculari, prevale l’interesse alla trasparenza (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 61 del 2026).

Il Collegio respinge anche le censure di difetto di motivazione e di proporzionalità: spetta all’interessato individuare le informazioni da oscurare, non potendo l’amministrazione o il giudice sostituirsi all’operatore. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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