Oscurabilità dell’offerta tecnica solo con prova analitica del segreto (TAR Veneto n. 1799 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica costituisce eccezione alla regola della piena ostensibilità e va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi. L’operatore economico che invoca l’oscuramento ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 deve individuare in modo analitico e specifico le singole informazioni riservate e provare i requisiti del segreto tecnico o commerciale dell’art. 98, primo comma, d.lgs. n. 30/2005. È inidonea l’istanza che chiede l’oscuramento di interi paragrafi e motiva per categorie di informazioni. La stazione appaltante non può sostituirsi all’operatore nell’individuazione delle informazioni da oscurare, né è tenuta a un oscuramento selettivo d’ufficio.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale partecipava a una gara europea indetta da una Stazione Unica Appaltante provinciale per il servizio di asilo nido, risultando aggiudicataria di tre lotti e, tra questi, del lotto relativo a un Comune aderente. In sede di offerta presentava una dichiarazione ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 36/2023, individuando le parti della relazione tecnica ritenute espressive del proprio know-how e producendo una versione parzialmente oscurata.

La SUA respingeva l’istanza, ritenendo non comprovati i requisiti dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005 e osservando che la mera originalità dell’offerta non basta a configurare un segreto tecnico o commerciale. La società impugnava il diniego ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, chiedendo l’accertamento del diritto all’oscuramento e l’ostensione solo previa eliminazione delle informazioni riservate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la regola è la trasparenza e che le ipotesi di esclusione dall’accesso sono tipiche e tassative. Richiama la disciplina europea sull’accesso alle offerte e la giurisprudenza costituzionale e amministrativa che impone criteri restrittivi. Passa poi all’art. 35, quarto comma, d.lgs. n. 36/2023, che subordina l’oscuramento alla dichiarazione motivata e alla prova del segreto.

La nozione di segreto commerciale va mutuata dall’art. 98, primo comma, d.lgs. n. 30/2005: segretezza, valore economico in quanto segreta, misure adeguate a mantenerla. Il Tribunale richiama la nozione di know how come patrimonio di conoscenze con valore strategico e precisa che non basta invocare un generico rischio di divulgazione: occorre provare il reale vantaggio concorrenziale per il concorrente (Cons. Stato, Sez. V, 17-7-2025, n. 6280).

Da qui la conseguenza operativa: non è accoglibile un’istanza «sintetica e globale, per categorie di informazioni», anziché analitica e riferita a specifici elementi (TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, 4-5-2026, n. 7959). Nella specie la ricorrente ha chiesto l’oscuramento di interi paragrafi, motivando per categorie, senza precisare perché le singole soluzioni fossero segrete, avessero valore economico e fossero protette da misure adeguate. L’onere è a fortiori rafforzato perché non si tratta di prestazioni intrinsecamente riservate.

Nel merito le valutazioni della Provincia non presentano profili di irragionevolezza. Progetto pedagogico, programmazione educativa, servizi migliorativi e protocolli per le fragilità appaiono riconducibili all’ordinaria gestione del servizio, senza elementi di originalità o innovatività. Non è provato il valore economico della segretezza né l’adozione di misure adeguate: la certificazione del sistema qualità attesta la tracciabilità dei processi, non la secretazione. Quanto ai dati curriculari del referente e del coordinatore prevale l’interesse alla trasparenza (Cons. Stato, Sez. I, parere 13-1-2026, n. 61); quanto agli allegati la richiesta è indistinta.

Il Collegio respinge quindi anche le censure di difetto di motivazione e di istruttoria e di violazione del principio di proporzionalità: spetta all’interessato comprovare i segreti, non all’Amministrazione né al Giudice individuarli. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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